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dis coll respinta

simysimy

Utente
Ciao simysimy,buon proseguimento di serata.
Scusami Domenico, ma stiamo esponendo i nostri punti di vista, non vedo perchè devi trattarmi in questo modo. Se sto sbagliando ragionamento, sarei davvero felice che tu mi facessi osservare in cosa sto sbagliando secondo te. Comunque una buona serata anche a te.
 

minno1977

Utente
Simy Simy il problema è che nemmeno loro sanno veramente perchè mi hanno respinto la domanda,visto le serie difficoltà che hanno avuto nel rispondermi. Vediamo come va a finire :)
 

domenico

Utente
@ simysimy:

Allora simysimy, riporto solo per memoria quanto hai postato in uno dei tuoi precedenti interventi” (rispondendo così alla tuo ultimo post...”Se sto sbagliando ragionamento, sarei davvero felice che tu mi facessi osservare in cosa sto sbagliando secondo te”)

Simy scrive” Invece, il periodo di osservazione entro cui cercare i 3 mesi di contribuzione alla gestione separata non è solo il 2014, ma dal 2014 fino al 2015: "requisito b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ossia la data della cessazione avvenuta nel 2015) E quindi se Emanuela nel detto periodo di osservazione ha versato 3 mesi di contributi alla gestione separata a nulla rileva se sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015.
Quindi a mio avviso, il requisito è soddisfatto e quindi il motivo del rigetto deve essere un altro.”


Bene, come è noto i requisiti congiuntamente richiesti per la dis-coll sono i seguenti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);

b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);

c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).

Quindi, seguendo le istruzioni legislative recepite poi nella circolare Inps da te citata ( 83-2015), i tre mesi di contribuzione devono collocarsi nell'anno 2014 ( anno solare/civile gennaio-dicembre) + almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, nella circostanza l'anno 2015.

Come si può osservare, non è che non assumono alcuna importanza se i “3 mesi di contributi sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015”, ma al contrario, devono trovarsi esattamente come sopra indicato.

Quindi, ribadendo la risposta data a Emanuela, ipotizzo che questo sia il motivo del rigetto della domanda di disoccupazione, e cioè che nell'anno 2014 sono presenti contributi versati al fpld.

Con stima
Domenico
 

minno1977

Utente
Se fosse come dici tu Domenico , che senso avrebbe la frase "possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaiodell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità)"? ; avrebbero scritto "possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro" . Tra l'altro in nessun punto si specificano quali contributi debbano essere versati: ma solo che debbono essere stati versati.
 

domenico

Utente
Se fosse come dici tu Domenico , che senso avrebbe la frase "possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaiodell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità)"? ; avrebbero scritto "possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro" . Tra l'altro in nessun punto si specificano quali contributi debbano essere versati: ma solo che debbono essere stati versati.
Salve minno1977, non credo che vi siano dubbi a quali contributi si riferiscono nella fattispecie dis-coll, certo non la contribuzione al fpld, motivo per cui ipotizzo sia stata negata la indennità di disoccupazione.

Per il resto, il mio augurio è quello che l'inps riconosca la tua tesi.

In ultimo, si voglia tenere conto, che la disposizione dell'Inps è di carattere amministrativo, e in quanto tale derogabile dal giudice del lavoro, al quale è sempre possibile rivolgersi.

Saluti domenico
 
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simysimy

Utente
Grazie davvero Domenico di avermi esposto la tua interpretazione :)
e ti quoto: il contesto della circolare è unicamente riferito al rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, e quindi è fuori discussione che i contributi sono riferiti soltanto ed esclusivamente a quelli versati nella gestione separata.

Continuo a nutrire forti dubbi sul punto 2.2 della circolare 83, quando troviamo l'esempio del requisito b e le 3 mensilità, faccio copia e incolla: "Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione)".

E allora mi domando: i 3 mesi devono collocarsi solo nel 2014, oppure possono collocarsi anche a cavallo 2014/2015, o addirittura soltanto nel 2015? non è specificato.

Altro dubbio interpretativo nella circolare, è il requisito di esclusività di iscrizione alla gestione separata, ossia contributi versati solo e soltanto nella gestione separata: non è specificato se si tratta di una condizione che deve essere soddisfatta solo per l'anno in cui si è perso il lavoro ossia il 2015 oppure anche per l'anno precedente o gli anni precedenti.
Il fatto che non sia stato specificatamente "ristretto" il campo al 2015, mi fa pensare che allora l'esclusività debba essere una condizione che vale anche per gli altri anni e non solo per il 2015.
 
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fi$co

Utente
a me sembre essere stata respinta per mancanza di contributi del 2015. attenzione, di contributi, anche se ci sono i tre mesi di retribuzione ( quindi come da circolare inps , è presente " almeno un mese di collaborazione o la cifra di.. che dia diritto a.." ) con tanto i lordo dovuto e dichiarato dal datore di lavoro all'inps stessa e comunque non versati
 
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