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dis coll respinta

minno1977

Utente
Salve , l'Inps ha respinto la mia domanda di dis coll utilizzando come giustificazione il non essere iscritta in via esclusiva alla gestione separata inps nel 2014 avendo svolto lavoro con contratto a tempo determinato. Credo via sia molto confusione a riguardo negli uffici inps in quanto in nessun punto della circolare si cita il non aver diritto alla dis coll nel 2015 se si è svolto lavoro a tempo determinato nel 2014. E l'esclusività di iscrizione alla gestione separata inps si riferisce al fatto di appartenere a una particolare categoria di lavoratori che in quanto atipici versano i contributi in quella determinata sezione e non una condizione sine qua non si perde diritto a un'indennità di disoccupazione. La sottoscritta risulta iscritta alla gestione separata dal 2007 e li le vengono versati i contributi ogni qual volta svolga lavoro a progetto. Sapreste dirmi comunque qualcosa in merito? Grazie-
Emanuela
 

domenico

Utente
Salve Emanuela, come è noto la disc-coll si applica agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, i requisiti richiesti sono avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione e almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare riferito alla cessazione del rapporto di collaborazione oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese con un reddito pari a.....ecc,ecc;

Il d-lgs nr. 22-2015, art.15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL ), fa riferimento all'anno solare, che ha in quella circostanza creato dei dubbi su cosa si intende (va) per anno solare (periodo di 365 gg che decorre da un qualsiasi giorno del calendario (min-del lavoro).

A chiarimento di questo, è intervenuta la legge di stabilità 2016 che al comma 310 ha stabilito che: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile ( 1 Gennaio- 31 Dicembre).

Ora nel caso da te illustrato, la cessazione della collaborazione è avvenuta nell'anno 2015, l'anno solare precedente la cessazione, non può che riferirsi all'anno ( civile) 2014.

Ipotizzo che questo sia il motivo del rigetto della domanda di disoccupazione, vorrai appurare preferibilmente recandoti di persona c/o la sede inps di appartenenza.

Saluti domenico
 

minno1977

Utente
Grazie Domenico dell'attenzione; leggendo la tua risposta e rileggendo la circolare sono ancora più convinta di avere tutti i requisiti. Loro respingono la domanda basandosi sul fatto che i contributi versati nel 2014 non siano di gestione separata ma per un contratto a tempo determinato quando la circolare dice che debbo avere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo e almeno tre mesi di contribuzione dal 1 gennaio 2014 all'evento del licenziamento; tutti requisiti che io soddisfo appieno. Mi sono già recata agli uffici inps e di fronte alla mie motivazione hanno brancollato nel buio, non sapevano che dirmi. Mi hanno solo detto di fare ricorso scritto in quanto stavano respingendo tutte le richieste di dis coll in quanto la normativa è a loro poco chiara. Ecco mi spiace sapere che siamo in mano di questa gente. Grazie ancora.
 

simysimy

Utente
.....i requisiti richiesti sono avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione....;
Scusami Domenico ma al punto 2.2 della circolare inps 83/2015 leggo:
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ndr l’evento di cessazione)

Pertanto alla luce di quanto ci riporti, ossia che la legge di stabilità 2016 intende come anno solare, quello che va dal 1/1 al 31/12, allora il requisito, in caso di perdita di lavoro ad esempio in data 7/12/2015, non dovrebbe interpretarsi come segue?
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione (in gestione separata) nel periodo che va dal 1/1/2014 al 7/12/2015
 
Ultima modifica:

domenico

Utente
Scusami Domenico ma al punto 2.2 della circolare inps 83/2015 leggo:
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ndr l’evento di cessazione)

Pertanto alla luce di quanto ci riporti, ossia che la legge di stabilità 2016 intende come anno solare, quello che va dal 1/1 al 31/12, allora il requisito, in caso di perdita di lavoro ad esempio in data 7/12/2015, non dovrebbe interpretarsi come segue?
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione (in gestione separata) nel periodo che va dal 1/1/2014 al 7/12/2015


simysimy, non pare di aver scritto qualcosa di diverso.
 

domenico

Utente
Ritengo che i contributi versati come lavoro dipendente nell'anno 2014 potranno pregiudicare il riconoscimento della indennità disc-coll, in quanto quest'ultima è caratteristica propria degli iscritti esclusivamente alla gestione separata.

Comunque, avendo io particolare apprezzamento per le persone determinate come nel tuo caso, se ritieni fondate le tue ragioni portale avanti senza indugio alcuno.

Saluti domenico
 

minno1977

Utente
Quindi a nulla varrebbero i 4000 € di contributi versatimi nel 2015 :confused: comunque ritengo che si stia proprio interpretando male il termine " esclusivo", anche perchè fosse come dicono loro chiunque avesse avuto rapporti di lavoro differenti sarebbero fuori dalla dis coll , in quanto dove appunto dice "iscritti in via esclusiva alla gestione separata inps" non fa nessun riferimento temporale; ossia non dice nel 2012, 13, 14....... Io ritengo che l'esclusività sia riferita proprio a quel particolare tipo di lavoratori che versano i contributi nella gestione separata e non al fatto di dover avere quei contributi e non altri. Ciò riporta il siti iusletter.com "Per quanto riguarda la condizione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps», essa si riconosce dal fatto che per il collaboratore si versa l’aliquota piena di contribuzione, per il 2015 pari al 30,72%." Si, non l'avranno vinta loro. Grazie Domenico ;-)
 

domenico

Utente
Grazie a te Emanuela, riporto lo stralcio della nota Inps dove è chiarito cosa si intende per iscrizione esclusiva alla gestione separata, ritengo sia utile per una migliore comprensione.

Saluti domenico

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per l’accertamento di tale requisito è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2013 (v. circolare n. 27/2013) è pari al:
- 27,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto.

Pertanto, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla Gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
 

simysimy

Utente
simysimy, non pare di aver scritto qualcosa di diverso.
Scusami Domenico, ma tu hai osservato quanto segue:
"...la cessazione della collaborazione è avvenuta nell'anno 2015, l'anno solare precedente la cessazione, non può che riferirsi all'anno ( civile) 2014.
Ipotizzo che questo sia il motivo del rigetto della domanda di disoccupazione...."

Invece, il periodo di osservazione entro cui cercare i 3 mesi di contribuzione alla gestione separata non è solo il 2014, ma dal 2014 fino al 2015: "requisito b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (ossia la data della cessazione avvenuta nel 2015)"

E quindi se Emanuela nel detto periodo di osservazione ha versato 3 mesi di contributi alla gestione separata a nulla rileva se sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015.
Quindi a mio avviso, il requisito è soddisfatto e quindi il motivo del rigetto deve essere un altro.
 
Ultima modifica:

domenico

Utente
Scusami Domenico, ma tu hai osservato quanto segue:
"Ora nel caso da te illustrato, la cessazione della collaborazione è avvenuta nell'anno 2015, l'anno solare precedente la cessazione, non può che riferirsi all'anno ( civile) 2014.

Ipotizzo che questo sia il motivo del rigetto della domanda di disoccupazione, vorrai appurare preferibilmente recandoti di persona c/o la sede inps di appartenenza."

Invece, il periodo di osservazione entro cui cercare i 3 mesi di contribuzione alla gestione separata non è solo il 2014, ma anche il 2015.
E quindi se Emanuela nel detto periodo di osservazione ha versato 3 mesi di contributi alla gestione separata a nulla rileva se sono stati tutti versati nel 2015 o in parte nel 2014 e in parte nel 2015.
Quindi a mio avviso, il requisito è soddisfatto e quindi il motivo del rigetto deve essere un altro.
Ciao simysimy,buon proseguimento di serata.
 
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