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Diritto d'autore e professione

Karl8

Utente
Riporto un quesito letto su Telefisco 2009, non è mio ma mi interessa:

Oggetto redditi attratti dalla partita iva?
Quesito Medico che fattura le prestazioni sanitarie in esenzione iva percepisce, inoltre, dei compensi per la pubblicazione di articoli medici su giornali. Vorrei gentilmente sapere se questi diritti di autore (se così posssono essere definiti) rientrano nel campo di applicazione dell'iva e quindi è necessario emettere fattura (redditi dichiarati quindi nel quadro RE cumulati con quelli di medico) oppure è sufficiente emettere una ricevuta sulla quale verrà effettuata la ritenuta di acconto del 25% sul 75% del compenso (In quest'ultimo caso quanto percepito viene dichiarato nel quadro RL sezione III)? Ringrazio e porgo cordiali saluti

Data quesito
Inviato 14-01-2009 09.51
Parere
Risposto 28-01-2009 18.49
Parere La cessione di diritti d'autore non è rilevante ai fini IVA. E' quindi sufficiente una ricevuta.

Non è proprio chiara la risposta:
e vero che non è rilevante ai fini iva per cui non va fatturato, ma nulla è detto sull'attrazione o meno del reddito alla sfera professionale.
Va in RE o rimane reddito diverso in RL?
Sembra dubbio di poco conto, ma se si tratta ad esempio di un contribuente minimo, la diversa allocazione può fare la diferenza se rimarere o meno nel limite massimo di ricavi.
Personalemente riterrei più corretto considerarlo parte del reddito professionale, ma mi piacerebbe essere contraddetto.
Cosa ne pensate?
 

Bicia F

Utente
Riferimento: Diritto d'autore e professione

Riporto un quesito letto su Telefisco 2009, non è mio ma mi interessa:

Oggetto redditi attratti dalla partita iva?
Quesito Medico che fattura le prestazioni sanitarie in esenzione iva percepisce, inoltre, dei compensi per la pubblicazione di articoli medici su giornali. Vorrei gentilmente sapere se questi diritti di autore (se così posssono essere definiti) rientrano nel campo di applicazione dell'iva e quindi è necessario emettere fattura (redditi dichiarati quindi nel quadro RE cumulati con quelli di medico) oppure è sufficiente emettere una ricevuta sulla quale verrà effettuata la ritenuta di acconto del 25% sul 75% del compenso (In quest'ultimo caso quanto percepito viene dichiarato nel quadro RL sezione III)? Ringrazio e porgo cordiali saluti

Data quesito
Inviato 14-01-2009 09.51
Parere
Risposto 28-01-2009 18.49
Parere La cessione di diritti d'autore non è rilevante ai fini IVA. E' quindi sufficiente una ricevuta.

Non è proprio chiara la risposta:
e vero che non è rilevante ai fini iva per cui non va fatturato, ma nulla è detto sull'attrazione o meno del reddito alla sfera professionale.
Va in RE o rimane reddito diverso in RL?
Sembra dubbio di poco conto, ma se si tratta ad esempio di un contribuente minimo, la diversa allocazione può fare la diferenza se rimarere o meno nel limite massimo di ricavi.
Personalemente riterrei più corretto considerarlo parte del reddito professionale, ma mi piacerebbe essere contraddetto.
Cosa ne pensate?

spunto interessante è dato da interpello che copio/incollo, conservato per un cliente medico, pubblicista...ciao, buona serata.

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 21/07/2008 n. 311

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi - articolo 1, comma 96 Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 96 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stato esposto il seguente


QUESITO


L'interpellante svolge attivita' giornalistica. Oltre ad avere un reddito di lavoro dipendente esercita anche un'attivita' di lavoro autonomo, per la quale ha richiesto l'apertura della partita Iva, optando per il regime dei "contribuenti minimi".

Come e' noto l'articolo 1 della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto un regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti "minimi", che si configura come regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati, tra i quali e' previsto l'aver conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi di ammontare non superiore a 30.000 euro, ragguagliati all'anno.

Tanto premesso, l'istante dichiara di aver effettuato, negli anni passati, e di poter effettuare in futuro, prestazioni qualificabili come "cessione di diritti d'autore".

Chiede se per i compensi percepiti a tale titolo sia obbligato ad emettere fattura secondo le regole del regime fiscale dei "contribuenti minimi" e se detti compensi devono essere sommati a quelli riferibili all'attivita' professionale ai fini del calcolo del limite dei 30.000 euro di compensi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non propone nessuna soluzione interpretativa.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile "formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Nell'ordinamento civilistico il diritto d'autore, regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, gode di una particolare protezione, stante gli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l'esercizio e l'utilizzazione economica.

Anche nel sistema tributario l'utilizzazione a fini economici del diritto di autore e' oggetto di una specifica disciplina, che investe sia l'Iva che le imposte sui redditi.

L'art. 3, comma 2, n. 2) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che "costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo...le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore...", mentre il comma 4 dello stesso articolo esclude dal campo di applicazione dell'Iva le medesime transazioni se "...effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale".

La ratio della norma risiede, come rilevato nella Relazione governativa allo schema di decreto che ha introdotto detta disciplina, nella estrema incertezza nell'individuare nel campo delle opere dell'ingegno l'esercizio concreto dell'attivita' professionale, riaffermando invece la piena imponibilita' quando puo' ragionevolmente presumersi che la suddetta difficolta' non sussista, come appunto per i diritti di autore sulle opere di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonche' per i diritti d'autore relativi ad opere di ogni genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicita' commerciale.

In particolare, circa l'imponibilita' delle cessioni aventi ad oggetto diritti d'autore effettuate nell'ambito di un'attivita' professionale o artistica, con ris. n. 94/E-III-7-657 del 30 aprile 1997 del Dipartimento delle Entrate, e' stato chiarito, in relazione all'attivita' di cessione di immagini fotografiche, che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni di opere fotografiche riconducibili alla previsione dell'art. 2, punto 7) della legge n. 633 del 1941 (che include tra le opere protette le "opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II"), mentre costituiscono operazioni imponibili le cessioni aventi ad oggetto semplici immagini fotografiche, prive dei requisiti stabiliti dalla normativa richiamata ai fini della protezione del diritto d'autore.

L'imponibilita' ai fini IVA e' quindi direttamente connessa alla riconducibilita' della singola operazione effettuata alle fattispecie disciplinate della citata legge n. 633 del 1941.

L'art. 53, comma 2, lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo quelli "... derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali", distinguendoli dai redditi di lavoro autonomo disciplinati dal comma 1, che derivano dall'esercizio abituale di arti o professioni.

L'art. 54, comma 8, del TUIR stabilisce, a sua volta, che tali redditi sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni.

L'utilizzazione economica dei diritti d'autore e', quindi, produttiva di reddito in base a criteri specifici di classificazione e di determinazione, diversi da quelli che disciplinano il reddito derivante dall'esercizio di un'attivita' professionale. Affinche' la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa citata, e' necessario che l'opera ceduta abbia i requisiti di originalita' e creativita' idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla legge n. 633 del 1941.

Tanto premesso, in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d'autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, si osserva che con circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 e' stato chiarito che la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attivita' cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attivita' svolta.

Nel caso prospettato la cessione dei diritti d'autore avviene nell'ambito della professione giornalistica, contribuendo a dimensionare e caratterizzare l'attivita' complessivamente svolta dal contribuente.

Si ritiene, pertanto, analogamente a quanto gia' chiarito con ris. n. 145 del 28 giugno 2007 in relazione al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attivita' professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi.

Qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace alle modalita' di certificazione dei compensi previste per tale regime ed e' soggetta all'imposta sostitutiva prevista dal comma 105 della legge n. 244 del 2007.

Le Direzioni regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
 

Karl8

Utente
Riferimento: Diritto d'autore e professione

Ciao Bicia!! Grazie per la segnalazione.
Come immaginavo, pare che anche il reddito da diritto d'autore venga attratto al reddito professionale.
Premesso che convengo (purtroppo) che ci sia attrazione, rilevo però che la motivazione che ne viene data richiamando la CM 13/2008 per la verità non è affatto convincente.
Lì si chiedeva se nel 2007 avevo attività A, che ho cessato, superiore a 30000 posso nel 2008 aprire come minimo iniziando l'attività B?
La risposta è che non rileva il tipo di attività A o B, basta che sia di natura impresa o lavoro autonomo.
Qui il caso è diverso.
Non mi pare che c'azzecchi: se nel 2007 ho diritti d'autore per 40.000 nel 2008 non posso essere un minimo? per me posso in quanto quelli nel 2007 erano redditi diversi, non essendo io "persona fisica esercente attivita' di impresa, arti o professioni" ma solo un autore.

Mi pare invece che la parte corretta sia quella che richiama la normativa sul forfettino e il richiamo alla RM 145/2007.
In sostanza il principio di attrazione muta la natura del reddito da diritto d'autore, da "reddito diverso di lavoro autonomo" a "reddito di lavoro autonomo propriamente detto".
Grazie ancora Bicia e buona serata


Per chi ha voglia di leggere...

NON C'AZZECCA la CM n.13/E del 26/02/08
1.3 Rilevanza dei ricavi relativi ad attivita' cessata nel 2007
D. Con la circolare n. 73 del 2007 e' stato precisato che, ai fini della
verifica del limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti
nell'anno solare precedente, e' necessario effettuare il ragguaglio ad
anno nel caso di inizio attivita' nel corso del 2007. Al fine di valutare
il soddisfacimento della condizione di cui sopra, si chiede di sapere se
la medesima procedura debba essere applicata anche in caso di cessazione
di attivita' nel corso del 2007 ed inizio di una nuova attivita' nel
2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del
regime dei minimi.
R. L'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008 prevede
che, ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi, si
considerano contribuenti minimi "le persone fisiche esercenti attivita'
di impresa, arti o professioni che ... nell'anno solare precedente ...
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000 euro".
La norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente
conseguiti dall'imprenditore o professionista, prescindendo dalla
attivita' cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di acceso
al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel
suo insieme e non la specifica attivita' svolta.
Nel caso prospettato, quindi, si ritiene che i ricavi o compensi
conseguiti nell'anno precedente in relazione all'attivita' cessata
rilevino per la verifica del limite dei 30.000 euro e che, inoltre, sia
necessario effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.


C'AZZECCA la RM 145 del 28/06/07
ai fini dell'individuazione dell'attivita'
svolta, rilevano " le attivita' indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio
1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi
da 1 a 3 dell'art. 3 DPR 633/1972 nonche' quelle indicate nel comma 4,
lettere a), b), c), e), f) ed h) del medesimo articolo" (punto 1.9.4).
Nell'elencazione rientrano, quindi, anche le cessioni, concessioni, licenze
e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che ai redditi derivanti
dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno si possa applicare il
regime agevolato delle nuove iniziative produttive solo qualora l'autore
consegua questi compensi nell'esercizio di un'arte o una professione
abituale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR 917/1986.
 
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