Purtroppo la corte di Cassazione sta dando torto al contribuente in base al concetto di differenza tra condono clemenziale (artt. 9-bis, 12) e condono premiale (artt. 7, 8, 9, 15 e 16).
Nella nuova manovra appena approvata sono compresi questi articoli:
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del
gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di
recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme dichiarate e non versate dai contribuenti
che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche
dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative
cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro
e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, di una ricognizione di tali contribuenti.
Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo
Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di
ciascuno dei contribuenti di cui al periodo
precedente ogni azione coattiva necessaria al fine
dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati,
anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare
quanto concordato e non versato alla prevista
scadenza, inderogabilmente entro il termine
ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme
dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al
comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per
cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta
successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in
corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a
controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012,
anche con riguardo alle attività svolte dal
contribuente medesimo con identificativo fiscale
diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno
aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31
dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Nel brano che ho evidenziato si parla delle somme (immagino anche delle rate) non versate e da recuperare, cosa già in atto per gli articoli della 289/2002 riguardanti il cosiddetto condono premiale, mentre per chi si era avvalso di quello clemenziale, Equitalia (o chi per loro) ha ricevuto ordine dall'AdE di procedere al recupero dell'intera somma originaria più interessi, nei casi di rate non corrisposte, in pratica di annullare il condono.
Ora, nel testo riportato non ci sono specifiche di articoli inclusi o esclusi dal recupero delle somme "concordate e non versate" nell'ambito della 289/2002, nè riferimenti a differenze tra condono clemenziale e premiale.
Detto questo, secondo voi, questo riferimento generale al condono 289/2002 potrebbe essere sfruttato in sede giudiziale per mettere in discussione la supposta differenza tra condono clemenziale e premiale (alla base delle sentenze negative per il contribuente che ha usufruito degli artt. 9-bis e 12) e quindi pretendere lo stesso trattamento per quelli che hanno usufruito degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (recupero delle sole somme non versate e non dell'intero importo + interessi oggetto del condono)?