Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Dimissioni periodo protetto, Indennità mancato preavviso e decorrenza NAspi

Elenag

Utente
Buongiorno,
siamo arrivati alle dimissioni.....ora mi sorge (l'ennesimo) dubbio :

il fatto che il mio datore di lavoro debba corrispondermi , 90gg di
indennità sostitutiva del preavviso, che impatto ha sulla domanda
NASPI ?

Dal momento che è previsto il quesito specifico sulla domanda INPS,
mi sono posta il problema...
 

domenico

Utente
Per quanto mi riguarda, in considerazione della fattispecie di interesse non posso esserle di aiuto.

Posso suggerire di recarsi personalmente all'inps, o rivolgersi ad un patronato

Saluti domenico
 

Elenag

Utente
Per quanto mi riguarda, in considerazione della fattispecie di interesse non posso esserle di aiuto.

Posso suggerire di recarsi personalmente all'inps, o rivolgersi ad un patronato

Saluti domenico

Il patronato dice che il pagamento della Naspi inizierà una volta trascorso il periodo di 90gg (o in generale dei giorni per i quali é prevista l'indennità di preavviso), che sarà coperto da contribuzione.
In pratica dó le dimissioni e faccio domanda oggi (il bambino ha 10 mesi) acquisendo lo status di disoccupata, il datore di lavoro mi liquida 90gg di indennità di mancato preavviso, e io tra 90+8gg inizio a percepire Naspi anche se l'anno di vita del bambino é ormai 'scaduto'.

Al call center dell'inps sono assolutamente impreparati sull'argomento.
 

domenico

Utente
Ha ragione il patronato, ma.. con un ma.

A mio avviso questo vale in generale ( riporto il messaggio Inps a oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità), ma ritengo non applicabile nella fattispecie di dimissioni della lavoratrice madre.

Si presenti (o chieda che le sia fissato un appuntamento tramite call center) agli sportelli dell'Inps, chieda di parlare con il funzionario che segue le pratiche relative all'argomento.

Permetta una domanda, perchè fa riferimento ai 90 gg ( dimissioni) e non invece come dovrebbe ai 120 gg ( licenziamento).

Saluti domenico

INPS Roma, 23 novembre 2012
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio: Direzione Messaggio N. 19273
Oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.

Premessa

A seguito di segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che “ Qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso…”.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l’indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012).
La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l’indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili.
Indicazioni operative
Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’Indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
Il Direttore Centrale
Luca Sabatini
 
Ultima modifica:

Elenag

Utente
Ha ragione il patronato, ma.. con un ma.

A mio avviso questo vale in generale ( riporto il messaggio Inps a oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità), ma ritengo non applicabile nella fattispecie di dimissioni della lavoratrice madre.

Si presenti (o chieda che le sia fissato un appuntamento tramite call center) agli sportelli dell'Inps, chieda di parlare con il funzionario che segue le pratiche relative all'argomento.

Permetta una domanda, perchè fa riferimento ai 90 gg ( dimissioni) e non invece come dovrebbe ai 120 gg ( licenziamento).

Saluti domenico

INPS Roma, 23 novembre 2012
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio: Direzione Messaggio N. 19273
Oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.

Premessa

A seguito di segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che “ Qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso…”.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l’indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012).
La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l’indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili.
Indicazioni operative
Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’Indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
Il Direttore Centrale
Luca Sabatini


Lapsus, i giorni sono 120.
All'Inps confermano che lo stato di disoccupazione e la domanda Naspi certificano il diritto alla prestazione, che peró avrá decorrenza 8gg dopo i giorni pagati come mancato preavviso.
Questo perché il periodo di mancato preavviso prevedeve la contribuzione valida ai fini previdenziali spalmata sul periodo di riferimento, seppur erogata in un'unica soluzione.
 
Alto