A
antonio47
Ospite
Corte Cass. 09/03/76 n. 798
la decorrenza è immediata o, addirittura, se è venuta meno la maggioranza, sono valide le deliberazioni assunte con il voto di consigliere dimissionario ma non ancora sostituito.
a livello di responsabilità e di opponibilità, è evidente che, nel caso di sopravvivenza del consiglio malgrado le dimissioni, esso si riunirà SENZA il dimissionario (mica sono tutti stupidi) e, quindi, le sue eventuali responsabilità terminano con la data delle dimissioni e non con la data di iscrizione al r.i.
che poi l'opponibilità nasca solo da detta iscrizione è un altro problema: nelle more dell'iscrizione al r.i. il dimissionario è cmq immune da responsabilità non avendo più titolo decisionale che rimane però in essere nelle perosne degli altri amministratori. è la società che non può opporre ai terzi la carenza dei poteri dell'amministratore uscente non l'amministratore stesso (C.Cass. 24/02/1994 n. 1886) che è liberato dalla data di notifica.
la decorrenza è immediata o, addirittura, se è venuta meno la maggioranza, sono valide le deliberazioni assunte con il voto di consigliere dimissionario ma non ancora sostituito.
a livello di responsabilità e di opponibilità, è evidente che, nel caso di sopravvivenza del consiglio malgrado le dimissioni, esso si riunirà SENZA il dimissionario (mica sono tutti stupidi) e, quindi, le sue eventuali responsabilità terminano con la data delle dimissioni e non con la data di iscrizione al r.i.
che poi l'opponibilità nasca solo da detta iscrizione è un altro problema: nelle more dell'iscrizione al r.i. il dimissionario è cmq immune da responsabilità non avendo più titolo decisionale che rimane però in essere nelle perosne degli altri amministratori. è la società che non può opporre ai terzi la carenza dei poteri dell'amministratore uscente non l'amministratore stesso (C.Cass. 24/02/1994 n. 1886) che è liberato dalla data di notifica.