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Dimissioni consigliere

A

antonio47

Ospite
Corte Cass. 09/03/76 n. 798
la decorrenza è immediata o, addirittura, se è venuta meno la maggioranza, sono valide le deliberazioni assunte con il voto di consigliere dimissionario ma non ancora sostituito.
a livello di responsabilità e di opponibilità, è evidente che, nel caso di sopravvivenza del consiglio malgrado le dimissioni, esso si riunirà SENZA il dimissionario (mica sono tutti stupidi) e, quindi, le sue eventuali responsabilità terminano con la data delle dimissioni e non con la data di iscrizione al r.i.
che poi l'opponibilità nasca solo da detta iscrizione è un altro problema: nelle more dell'iscrizione al r.i. il dimissionario è cmq immune da responsabilità non avendo più titolo decisionale che rimane però in essere nelle perosne degli altri amministratori. è la società che non può opporre ai terzi la carenza dei poteri dell'amministratore uscente non l'amministratore stesso (C.Cass. 24/02/1994 n. 1886) che è liberato dalla data di notifica.
 
A

ats

Ospite
parliamo e non ci capimm ...
continui a dirmi dell'efficacia delle dimisisoni all'interno del consiglio ... ma dico esattamente come te: efficacia immediata.
ma nei confronti del terzo esterno questa efficacia non c'è perché non opponibile (o meglio l'onere della prova non ricade più sul terzo).
tutto quà ... poi di sentenze gli archivi sono pieni.
 

duliz

Utente
Riferimento: Dimissioni consigliere

Società cooperativa.
Ho consegnato brevi manu al presidente della cooperativa le dimissioni dalla carica di amministratore.
Due giorni dopo ho inviato con raccomandata A/R la revoca delle dimissioni.
NON HO INVIATO dimissioni al presidente del collegio sindacale.
Le mie dimissioni solo valide?
Grazie
Consuelo Rodriguez
 
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