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dichiarazione d'intento

Art. 1 comma 1 lettera c D.L. 746/83
Gli esportatori abituali devono manifestare al fornitore l'intenzione di usufruire della non imponibilità ai fini IVA dei loro acquisti tramite apposita dichiarazione d'intento, emessa in duplice copia, una delle quali deve essere conseganta o spedita prima dell'operazione agevolata.
Il fornitore deve indicare in fattura gli estremi della dichiarazione d'intento.
Le dichiarazioni devono essere numerate progressivamente sia dal dichiarante che dal ricevente e annotate, entro 15 gg. dall'emissione o dal ricevimento, in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi non essendo più obbligatoria la tenuta dell'apposito registro vidimato che comunque, per comodità, può essere tenuto.
 
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