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Dichiarazione destinazione dell’unità immobiliare ai fini delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione 2025

La circolare 8/E del 2025 stabilisce che:

«Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta (…) a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.»

ma non stabilisce cosa intenda per "termine dei lavori", ho visto ad esempio alcune interpretazioni:
  • data Comunicazione di Fine Lavori CILA
  • data Deposito Fine Lavori Strutturali (se previsto)
  • data Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione
quindi quale data considerare?
 
l'aliquota maggiorata si applica anche nel caso in cui alla fine dei lavori l'abitazione diventi abitazione principale... non mi pare sia specificato un termine dovrà essere un termine ragionevole, la data da considerare io credo che sia quella in cui trasferisci la residenza che sarà quando l'immobile sia idoneo all'uso con rilascio dell'agibilità...
 
Senza dimenticare che.....
"Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare."
 
l'aliquota maggiorata si applica anche nel caso in cui alla fine dei lavori l'abitazione diventi abitazione principale... non mi pare sia specificato un termine dovrà essere un termine ragionevole, la data da considerare io credo che sia quella in cui trasferisci la residenza che sarà quando l'immobile sia idoneo all'uso con rilascio dell'agibilità...
l'immobile è già agibile, i lavori sono condominiali e non inficiano l'agibilità, la circolare parla esattamente di "fine lavori" e il dubbio adesso è capire cosa si intende per "fine lavori" (fermo restando che l'immobile è e resta sempre agibile)
 
Senza dimenticare che.....
"Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare."
ah aspetta aspetta... allora con quanto sopra detto, penso che il messaggio sotto è errato:
deve essere adibita ad abitazione principale del "proprietario" per l'aliquota maggiorata, se il proprietario risiede e dimora altrove avrà diritto all'aliquota 36% anche se ha solo quella
a questo punto la situazione diventa piu semplice: residenza del parente entro il terzo grado = aliquita maggiorata!
 
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