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dichiaraz. redditi

M

minogori

Ospite
Reddito di fabbricati

Possiedo un appartamento al 2° piano (classe A3) - abitazione principale.
Recentemente ho acquistato al piano sottostante altro quartiere di classe A/3 gia da me utilizzato in parte per studio professionale. Nella prossima dichiarazione dei redditi ritengo dover denunciare il nuovo appartamento come unità a disposizione e pertanto con la maggiorazione di un terzo della rendita rivalutata. Gradirei avere conferma circa l’esattezza di tale procedura.
Grazie

[%sig%]
 
La maggiorazione di 1/3 della rendita rivalutata riguarda soltanto gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione che non siano utilizzati come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o adibiti all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi (art.41 del nuovo tuir)
Quindi se l'immobile acquistato lo utilizzi esclusivamente per l'esercizio della professione non è produttivo di reddito fondiario, ma di reddito professionale.
 
L’art. 43, comma primo, del dpr 22 dicembre 1986, n.917 stabilisce chiaramente che non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; inoltre, il secondo comma dell’articolo di cui più sopra dispone che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore.
Se,quindi, l’immobile in oggetto è da ritenersi senza alcun dubbio strumentale per l’esercizio dell’attività professionale, lo stesso, ai sensi dell’art. 43 sopra citato, non essendo produttivo di reddito fondiario non concorrerà a formare la base imponibile Irpef. Per quanto riguarda la deduzione di eventuali costi e oneri dal reddito professionale, l’art. 54, comma terzo, del dpr di cui più sopra, per l’immobile in oggetto, non ammette, al fine della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità di alcuna somma ragguagliata alla sua rendita catastale; per contro il secondo comma ammette la deduzione delle spese relative al suo ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

detto immobile cmq, se utilizzato esclusivamente per l'attività professionale, nn incide nel calcolo del reddito presunto del professionista studi settore, in quanto nn entra nel monte beni da prendere in considerazione a tale scopo.

ciao
 
Re: dichiaraz. redditi xAlberto

L’art.43 dispone che non sono produttivi di reddito fondiario gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o relativi ad imprese commerciali. L’art.54 identifica i costi ed oneri deducibili per l’ immobile utilizzato dal professionista. Secondo te, in che modo tali immobili possono essere produttivi di reddito professionale, considerato che in RE di unico non è prevista la compilazione di righi in tal senso?
 
Re: dichiaraz. redditi xAlberto

ma che stai a di?
nn l'ho detto io, l'hai scritto tu..
 
Re: dichiaraz. redditi x

cioè hai scritto tu che son produttivi di reddito professionale..

l'art 54 si riferisce ad alcuni costi di detti immobili...
 
Re: dichiaraz. redditi x

...quindi non sono produttivi di reddito fondiario, nè professionale...
 
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