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Detrazzione acqua/gas/luce/telefono

I

Igor

Ospite
Salve, vi sottopongo il mio quesito.
Sono un artigiano, per lavorare ho ricavato una stanza in casa mia, volevo sapere se posso detrarre acqua/gas/luce e telefono senza intestare le bollette alla ditta ma solamente a me come persona, questo perchè intestando alla dita si paga mooolto di più come canone e penso che non valga più la pena.
Vi ringrazio.
 
beh, la botte piena e la moglie ubriaca non si posson avere....

cmq, vedi in giro per i forum risposte già date a domanda simile....
ciao.....
 
hai pienamente ragione ma visto che sono in tempo per decidere cosa è meglio fare mi sto informando ... se il commercialista che ho adesso una volta mi dice si l'altra mi dice no ho dovuto iniziare a cercare la risposta per conto mio... :(
 
cmq, per poter detrarre le spese telefoniche sarebbe quanto meno opportuno un contratto affari, detrazione poi costo ed iva per inerenza... di per se un contratto residenziale cosidetto family non ti darebbe adito alla detrazione delle spese.

luce: sulla base della metratura utilizzata...
gas: cubatura utilizzata o pannelli radianti...
(iva non detraibile delle fatture, va a costo e detratta di conseguenza sulla base di quei rapporti...)
se usi una stanza della casa per l'attività:
minor detrazione abitazione principale sia irpef che ici, rapportate in base a tale utilizzo...

ciao....
 
Sono nuova e ti comunico che sono architetto ma ho avuto per anni lo stesso problema. Il mio commercialista, (che comunque ho cambiato ) mi faceva detrarre il 50% di tutto, acqua, gas, luce, telefono, compreso la detrazione dell'IVA al 50%. Ora che mi faccio tutto da sola detraggo solo il telefono come spesa al 50% ed è effettivamente quello che uso per lavoro (almeno per metà) ed ho un contratto solo con infostrada (non ho più telecom) nominativo, cioè non come studio. Non so se sbaglio, ma sicuramente rischio meno di quanto mi faceva fare il commercialista! Anzi ben vengano obiezioni!
 
x donatella

Fammi capire : hai scritto :
- Il mio commercialista mi "faceva" detrarre ;
e poi
- rischio meno di quanto mi faceva fare il commercialista.

Allora mi dico : ti costringeva a fare come diceva lui ? Se sì, ma mi sembra improbabile, hai fatto bene a cambiarlo ; se invece faceva così, ne avete parlato, e tu non gli hai detto nulla, è colpa tua, non credi ?
Quello che voglio dire è che il comportamento di ciascun contribuente è sempre condoicarto con il consulente, ecco perchè mi giunge strano sentire "mi faceva detrarre" e cose simili.


P.S. : se hai il contratto per il telefono non come studio, non rischi di meno di quanto rischiavi con lui....... E poi, passi per 'acqua e il gas, ma qando lavori lo fai al buio, senza utilizzare la luce ?
 
il comma 3 dell'art. 50 dpr 917/86

"son deducibili al 50% le spese per i servizi relativi a tali immobili..."

E’ opportuno soffermarsi sul trattamento delle spese attinenti l’immobile utilizzato dal professionista promiscuamente come abitazione e come ufficio, attesa la mancata univocità di opinioni in tema di deducibilità di tali componenti negativi.
La dottrina, infatti, sottolinea opportunamente la necessità di operare una distinzione che, a prima vista, potrebbe sfuggire, quale è appunto la distinzione tra spese strettamente correlate all’immobile (quali condominio e riscaldamento) e spese invece che, più che relative all’immobile in senso stretto, sono piuttosto connesse alla sua utilizzazione (utenze in generale).
Stando alla prevalente interpretazione dottrinale, solo la prima fattispecie integrerebbe la definizione di “spese per i servizi relativi a tali beni immobili”, contenuta nel comma 3 dell’art.50, comportando la deducibilità ex lege secondo il criterio del 50%.
Diversamente, per le spese per l’energia elettrica, telefono, riscaldamento, tassa sui rifiuti, ecc., non sarebbe applicabile sic et simpliciter la suddetta modalità forfetaria, ma si dovrebbe far riferimento a criteri obiettivi in grado di definire ragionevolmente e con una certa precisione la quota di spesa destinata all’attività professionale.
Conformemente a questa impostazione, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n.9/90091 del 07.11.1975 della soppressa Direzione Generale Imposte Dirette aveva subordinato la deducibilità delle spese attinenti locali a destinazione promiscua all’esistenza di elementi obiettivi e comprovabili che ne consentano la ripartizione tra utilizzo privato e utilizzo professionale.
Nello stesso documento il Ministero aveva individuato, con riguardo alle spese di riscaldamento, nel numero di elementi radianti il criterio obiettivo cui attenersi per la deducibilità pro-quota delle stesse.
Ventidue anni dopo lo stesso Ministero, in materia di detrazione IVA, con la circolare 24.12.1997, n.328/E ha indicato un altro parametro cui far riferimento per la corretta imputazione specifica delle spese di riscaldamento: la cubatura dei rispettivi locali del fabbricato utilizzato promiscuamente.
E’ abbastanza evidente però che l’applicazione di un criterio analitico di deducibilità in molti casi presenterebbe enormi difficoltà, se non l’impossibilità materiale, per il contribuente chiamato a ripartire le spese promiscue di utilizzazione dell’immobile.
Inoltre, si sottolinea che le istruzioni ministeriali alle dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo (quadro RE, rigo 16 – mod.Unico), per specifiche categorie di spese, quali quelle telefoniche e per il consumo di energia elettrica, dispongono che “se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50%”.
L’applicazione in via generale del criterio forfetario viene ulteriormente ribadita al rigo RE20 in relazione alle altre spese afferenti a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo (purchè, naturalmente, inerenti l’attività professionale, effettivamente sostenute e debitamente documentate).
Alla luce di quanto esposto si può dunque affermare che:
· il contribuente può derogare dal criterio forfetario della deducibilità al 50% delle spese in questione (le circolari ministeriali non hanno, infatti, efficacia vincolante), procedendo in modo analitico, sulla base di criteri oggettivi e condivisibili, alla determinazione della quota di spese riferibili all’attività professionale esercitata e, di conseguenza, deducibili dal reddito di lavoro autonomo. In tal caso egli deve però essere in grado di provare con idonea documentazione di supporto il fondamento della propria azione e si espone comunque al giudizio di merito dell’amministrazione finanziaria, prima, ed eventualmente del giudice tributario, poi, nel caso di successiva instaurazione di un contenzioso;
 
Re: x donatella

Innazi tutto ringrazio Alberto. Poi caro Silvio ho detto "mi faceva" perchè io non mi ero mai preoccupata di niente riguardo alla dichiarazione dei redditi, avevo dato incarico ad un commercialista che operava senza darmi spiegazioni. Ho iniziato a chiedergliele quando l'ho mollato e ho iniziato a fare per conto mio e tra l'altro non mi tornavano certe cose.
 
Continuando... il telefono lo uso effettivamente per lavoro, forse più del 50% mentre utilizzo un angolo della camera per "telefonare" e scrivere qualche perizia. Faccio il perito: fisso i sopralluoghi, vado a farli e scrivo le pratiche appooggiandomi a due studi che non sono i miei, in pratica a casa "telefono" e basta. Quindi facendo il discorso della cubatura, per non "ingrullire" come dicono a Firenze preferisco, vista la somma irrisoria non detrarre niente. Si può detrarre solo il telefono?
 
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