Sicuramente la spesa può essere detratta secondo le percentuali di ripartizione indicate sulla fattura (quindi anche integralmente da un solo coniuge, se la spesa è stata sostenuta solo da uno), come prevedono le istruzioni al mod. 730/2006.
L'unica cosa è che in passato se la detrazione era ripartita in modo diverso dalle percentuali indicate nei quadri dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi, partiva in automatico una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, il che era naturalmente sbagliato (primo perchè non c'era nessuna norma che stabiliva che la detrazione andava ripartita tra i coniugi secondo le stesse percentuali indicate nel quadro dei familiari a carico, secondo perchè questo era in contrasto con il
principio della capacità contributiva).
Non so se ora il problema è stato risolto. In ogni caso se dovesse arrivare la comunicazione di irregolarità si può tranquillamente entro 30 giorni andare all'Ufficio delle Entrate competente per far valere le proprie ragioni (anche perchè la liquidazione ex art. 36-bis viene fatta a Roma solo sulla base dei dati indicati in dichiarazione, senza cioè conoscere la percentuale di ripartizione della spesa tra i coniugi indicata
in fattura).