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Detrazioni edilizie e risparmio energetico 2025 coniuge non proprietario.

Paolo.71

Utente
Buongiorno a tutti, gradirei avere un vostro parere sulla seguente situazione. Mi moglie comproprietaria con la sorella di un immobile, nel 2024 ha iniziato una ristrutturazione pesante di questa casa che a fine lavori, a seguito di permuta tra le sorelle, passerà al 100% a mia moglie e diventerà la nostra residenza. In dichiarazione Unico25 ci siamo spartiti le detrazioni. Nel 2025 abbiamo sostenuto spese per il Risparmio energetico e non mi è chiaro se io, in qualità di coniuge convivente non proprietario, possa portarmi in detrazione al 36% le spese per risparmio energetico (e anche il bonus mobili) oppure se tale facoltà ci sarebbe solo nel caso l'immobile fosse la nostra abitazione principale/residenza.
In sostanza dal 2025 in avanti le detrazioni per il familiare non proprietario sono state ridotte al caso si tratti di lavori sulla casa di residenza oppure sono usufruibili anche in relazione ad una seconda casa? Nel primo caso potrei eventualmenre sfruttare il fatto che a fine lavori diventerà probabilmente la nuova residenza ?
Spero di esser stato abbastanza chiaro !
Grazie in anticipo a tutti
 
La sua situazione coinvolge diverse normative sulla detraibilità delle spese edilizie, in particolare per quanto riguarda le aliquote applicabili dal 2025 e lo status del coniuge convivente non proprietario.
Sulla base delle istruzioni fornite per l'anno d'imposta 2025, le spese sostenute da lei nel 2025 per il Risparmio Energetico (Eco-bonus) e il Bonus Mobili devono essere trattate come segue:
1. Detrazione per Spese di Risparmio Energetico (Eco-bonus) e Ristrutturazione (2025)
Detrazione spettante: 36%
L'intervento di ristrutturazione pesante iniziato nel 2024 è un presupposto valido per la detrazione (rientra negli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
Il Ruolo del Coniuge Convivente: Lei, in qualità di coniuge convivente di un possessore dell'immobile (sua moglie, comproprietaria nel 2025), ha il diritto di usufruire della detrazione, a condizione che abbia effettivamente sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lei intestati. Non è necessario aver sottoscritto un contratto di comodato; è sufficiente attestare la convivenza mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Aliquota 2025: Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, l'aliquota base per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (inclusi quelli di riqualificazione energetica se non si accede a detrazioni specifiche superiori) è ridotta al 36%.
Esclusione dall'Aliquota Agevolata del 50%: La Legge di Bilancio 2025 prevede che l'aliquota di detrazione sia elevata al 50% (per il 2025) esclusivamente per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Poiché lei non è né proprietario né titolare di un diritto reale di godimento (come l'usufrutto o l'uso), non rientra in questa categoria specifica che beneficia del tasso più elevato del 50%. Pertanto, le spetterebbe la percentuale ordinaria del 36%.
2. Detrazione per Bonus Mobili (2025)
Aliquota di detrazione: 50% (sul limite massimo di spesa).
Il Bonus Mobili (Rigo E57) è collegato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione).
Limite di Spesa 2025: Per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025, la detrazione si calcola su un ammontare massimo di spesa di €5.000.
Condizione: Poiché lei può fruire della detrazione per la ristrutturazione (al 36%), è ammesso a fruire anche del Bonus Mobili. La detrazione è pari al 50% di tale spesa massima.
Trasferimento di Proprietà (Permuta): Anche se la proprietà passerà interamente a sua moglie, la detrazione non utilizzata non si trasferisce né in caso di decesso né in caso di cessione dell’immobile. Tuttavia, se lei continua a pagare le rate, potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.
3. Rilevanza della Qualifica e della Residenza
La facoltà di detrazione del coniuge convivente non è limitata alla sola abitazione principale (o residenza).
Seconda Casa/Residenza: La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, per connessione, l'Eco-bonus e il Bonus Mobili) spetta al familiare convivente per i costi sostenuti su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, e non è richiesto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Rilievo della Futura Residenza: Il fatto che l'immobile diventerà la vostra residenza a fine lavori non è necessario per giustificare l'accesso al beneficio nel 2025 (in quanto è sufficiente la convivenza con il possessore, sua moglie).
Impatto sull'Aliquota (Sintesi): Il diritto a detrarre la spesa (al 36%) deriva dal suo status di coniuge convivente che sostiene l'onere sull'immobile a disposizione della famiglia. La possibilità di elevare l'aliquota al 50% nel 2025 era subordinata alla condizione di essere il "titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento" e che l'immobile fosse già l'abitazione principale. Poiché manca il requisito del "titolare del diritto", la sua detrazione rimane al 36% per il 2025, indipendentemente dal fatto che diventi o meno la vostra futura residenza.
In sintesi, lei potrà detrarre le spese sostenute nel 2025 al 36% (Eco-bonus/Ristrutturazione) e al 50% (Bonus Mobili sul limite di spesa di 5.000 euro) in quanto coniuge convivente, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia attualmente la vostra residenza principale, ma non potrà beneficiare dell'aliquota preferenziale del 50% sulle opere di recupero previste per gli titolari di diritti reali che intervengono sulla abitazione principale.
 
Buongiorno Fabiano la ringrazio infinitamente per la risposta più che esaustiva. Anche io in un primo momento avevo interpretato così la casistica, salvo poi, avendo letto in rete alcune notizie, esser preso da serio dubbio che per in coniuge non convivente, dal 2025 le detrazioni sarebbero spettate solo in caso di residenza nell'immobile.
Grazie ancora per la gentilezza e disponibilità.
Paolo
 
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