Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Detrazione canone affitto e contratto di borsa di studio

elisa84

Utente
Salve a tutti,
mi scuso anticipatamente per la mia enorme ignoranza in materia.
Da gennaio andrò ad abitare in affitto con il mio ragazzo e mi è capitato tra le mani un inserto del Sole 24 Ore che mi ha fatto sorgere alcun dubbi...
Premettendo che ho visto che è possibile ottenere detrazioni fiscali per coloro che hanno redditi bassi (una soglia fino a circa 15.000 euro ed una da 15 a 30.000) e per giovani fino a 30 anni (cui vengono detratti 921 euro se rimangono al di sotto della soglia di 15.000 euro), mi chiedevo se io posso rientrare in tali presupposti.
Nello specifico io ho 25 anni, da gennaio avrò un contratto di borsa di studio con un professionista e percepirò pressapoco 5.000 Euro nel corso del 2010. In tal senso mi pare di aver capito, ma vorrei avere conferma, che il rapporto di borsa di studio è assimilabile a lavoro dipendente e quindi potrò compilare il mod. 730.
Il mio reddito è così basso da rientrare nella "no tax area", giusto? e posso quindi ottenere la detrazione di 900 euro? ma verrebbe quindi detratto da cosa tale importo?
Perchè, essendo il mio ragazzo sotto i 30 anni ma avendo un reddito superiore alla soglia potremmo concretamente valutare di intestare a me il contratto...
Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti!
 

MrDike

Utente
Riferimento: Detrazione canone affitto e contratto di borsa di studio

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (Circolare 18.06.2001 n. 58/E). Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n.50/E). Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.
In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest’ultimo, nella
misura del 100% (Circolare 20.06.2004, n. 24, punto 6).

Dopo i tre anni...

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1. contratti di locazione (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41

2. contratti di locazione a canone convenzionale (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dagli art. 2, comma 3 e art. 4 comma 2 e 3 della legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di € 495,80 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 247,90 per redditi fino a € 30.987,41

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria solitamente di durata tre anni rinnovabili di due nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 6.1.2 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E).
La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (Circolare 29.12.1999, n. 247/E, punto 1.2).

3. contratti di locazione (stipulati esclusivamente a partire dal 2007, nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98), relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni con residenza diversa da quella della famiglia di origine.

Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41

Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
 

elisa84

Utente
Riferimento: Detrazione canone affitto e contratto di borsa di studio

Grazie, sei stato chiaro. Quindi secondo te io (non essendoci trasferimenti per lavoro ecc...) stupulando un contratto di locazione nel 2010, se con il contratto di borsa di studio percepirò 5.000 euro nel 2010, potrò detrarre 300 euro?
E questo vale anche nel caso in cui il contratto sia cointestato se il mio ragazzo supera la soglia del 30.000, vero?
grazie ancora
 

MrDike

Utente
Riferimento: Detrazione canone affitto e contratto di borsa di studio

Grazie, sei stato chiaro. Quindi secondo te io (non essendoci trasferimenti per lavoro ecc...) stupulando un contratto di locazione nel 2010, se con il contratto di borsa di studio percepirò 5.000 euro nel 2010, potrò detrarre 300 euro?
Si, se avrai una capienza d'imposta pari a superiore a 300 euro. Nel senso che, se paghi, ad esempio, 200 euro di ritenute IRPEF, non potrai recuperare un importo superiore (salvo casi di eccedenze IRPEF, acconti et similia).

E questo vale anche nel caso in cui il contratto sia cointestato se il mio ragazzo supera la soglia del 30.000, vero?
grazie ancora
Si, lo detrarrai nella misura del 50%.
 

elisa84

Utente
Riferimento: Detrazione canone affitto e contratto di borsa di studio

Grazie di nuovo. A prescindere dalle detrazioni (che comunque con uno "stipendio" tipo il mio sono interessanti), devo capire a quanto ammontano le ritenute IRPEF, ma ho appena aperto apposita discussione in un'altra sezione...
Ciao!
 
Alto