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Deduzioni per previdenza integrativa

O

Oscar grandotto

Ospite
In un manuale edito dalla SEAC, società di consulenza di Confcommercio, relativo alla compilazione del Mod. 730/2004, pagg. 376-377 si afferma:

"Con l'introduzione della nuova deduzione prevista dall'art. 10 bis, TUIR, pari a € 3.000,00 ed applicabile ad ogni tipologia di reddito, non è più necessario il calcolo della deduzione spettante per la previdenza complementare:
per i soggetti fiscalmente a carico di altri;
in generale, per tutti i contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 3.000,00.
Infatti, la deduzione generica di € 3.000,00, attribuita in relazione ad ogni categoria di reddito ed indipendentemente dal periodo nel quale il reddito è percepito, rende inutile l'esposizione della deduzione spettante per gli oneri di previdenza complementare dai soggetti di cui sopra dato che la deduzione generica abbatte completamente il reddito complessivo di importo non superiore a € 3.000,00..."

Personalmente, non mi sento di condividere la suddetta impostazione per i seguenti motivi:

1) L'art. 10, punto e-bis) del TUIR fa riferimento, per il famigliare a carico con oneri di previdenza complementare, all'unico limite rappresentato dal reddito complessivo. La C.M. n° 98/E/2000, al pagrafo 4.2.1 conferma che, nell'ipotesi in parola..."la deduzione spetti, innanzitutto, al coniuge o ai figli entro l'unico limite di lire 10.000.000. Se il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non è del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico...".
E' ben vero che la deduzione ex art. 10-bis (No-tax Area) di fatto, per i soggetti fiscalmente a carico, abbatte totalmente il reddito complessivo. Questo fatto, tuttavia, avviene "dopo" la determinazione del reddito complessivo.
Con riferimento ad UNICO2004 PF abbiamo:
RN1 - REDDITO COMPLESSIVO
...
RN3 - DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
...
RN5 - DEDUZIONE ART 10-BIS (No -tax Area)
RN6 - REDDITO IMPONIBILE
La No-tax Area, come ogni altra deduzione, abbatte il reddito complessivo, ma lo fa dopo la determinazione dello stesso di cui al Rigo RN1.
Gli oneri per previdenza del familiare a carico vanno attribuiti quindi a questi, fino all'ammontare del proprio reddito complessivo, anche se ciò di fatto non comporta un'effettiva deduzione (il reddito complessivo sarebbe stato poi abbattuto dalla deduzione No-tax Area).

2) Se così non fosse, l'impostazione varrebbe per ogni deduzione di altro tipo.
E' il caso di mia moglie, per cui sostengo oneri di previdenza complementare, la quale è titolare di solo reddito da abitazione principale.
Se ragionassi allo stesso modo, cioè considerassi che già la deduzione per abitazione principale (Rigo RN3) abbatte totalmente il suo reddito complessivo, sarei indotto a detrarre io totalmente gli oneri da me sostenuti per la sua previdenza complementare.

In conclusione mi pare sia corretto - se si opta per la facoltà di detrazione fiscale degli oneri sostenuti per previdenza complementare sostenuti per il familiare a carico - attribuire preliminarmente i medesimi, nel limite del suo reddito complessivo, indipendentemente dalle deduzioni che questi può vantare. Solo l'eccedenza potrà essere quindi portata in deduzione dal reddito del soggetto che sostiene la spesa per il proprio familiare.

Cosa ne pensate?

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