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Deduzioni e detrazioni del coniuge separato

Mi scuso preventivamente per questa mia indebita intromissione in questo forum specializzato ,considerandola come ultima spiaggia ai quesiti qui sotti indicati e non risolti in altri forum di questo sito.Grazie
Quesiti:
1.Il pensionato oltre alla deduzione dal suo reddito dell’importo degli assegni corrisposti al coniuge separato può aggiornare anche la detrazione per reddito da pensione dovuta alla relativa diminuzione cosi come per la trattenuta Irpef?
2.Il coniuge separato può anche lui usufruire della relativa detrazione in quanto l’assegno è assimilato al lavoro dipendente e calcolata con la formula 1104XQuoziente etc ?
3.La tassa regionale e comunale essendo trattenute alla fonte e per intero sulla pensione può non essere dichiarata,per la quota di competenza ,sul Modello Unico del coniuge separato e liquidata privatamente al coniuge pensionato.
Grazie
 

Luigia

Amministratore
Riferimento: Deduzioni e detrazioni del coniuge separato

i suoi quesiti le confesso..... che non li capisco.
1.Il pensionato oltre alla deduzione dal suo reddito dell’importo degli assegni corrisposti al coniuge separato può aggiornare anche la detrazione per reddito da pensione dovuta alla relativa diminuzione cosi come per la trattenuta Irpef?
cosa vuol dire puo' aggiornare la detrazione??????


2.Il coniuge separato può anche lui usufruire della relativa detrazione in quanto l’assegno è assimilato al lavoro dipendente e calcolata con la formula 1104XQuoziente etc ?

parla della detrazione per lavoro dipendente... l'assegno ricevuto dal coniuge e un reddito assimilato a cui non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

3.La tassa regionale e comunale essendo trattenute alla fonte e per intero sulla pensione può non essere dichiarata,per la quota di competenza ,sul Modello Unico del coniuge separato e liquidata privatamente al coniuge pensionato.

questa proprio non la capisco
 
Riferimento: Deduzioni e detrazioni del coniuge separato

Poichè nessuno è riuscito a risolvermi i quesiti in questione fornisco la mia interpretazione in funzione delle bozze dei documenti 730 ed Unico 2011 disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate :
1.Il pensionato(marito separato) che usufruisce della propria pensione può dedurre l'importo degli assegni corrisposti al coniuge separato(moglie) riducendo cosi il valore del suo reddito e di conseguenza l'importo dell'Irpef da pagare,cosi come la Tassa regionale e quella comunale.Non può invece usufruire di una detrazione maggiore per reddito da pensione in quanto la detrazione va calcolata sul suo reddito lordo(senza deduzione degli assegni al coniuge).
2.La moglie separata invece oltre a pagare l'Irpef in funzione dell'importo degli assegni versati dal marito può invece usufruire della detrazione per tale specifico reddito in funzione della formula che vale 1104X...etc..etc

.......salvo errori e/o omissioni
 
Riferimento: Deduzioni e detrazioni del coniuge separato

Poichè nessuno è riuscito a risolvermi i quesiti in questione fornisco la mia interpretazione in funzione delle bozze dei documenti 730 ed Unico 2011 disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate :
1.Il pensionato(marito separato) che usufruisce della propria pensione può dedurre l'importo degli assegni corrisposti al coniuge separato(moglie) riducendo cosi il valore del suo reddito e di conseguenza l'importo dell'Irpef da pagare,cosi come la Tassa regionale e quella comunale.Non può invece usufruire di una detrazione maggiore per reddito da pensione in quanto la detrazione va calcolata sul suo reddito lordo(senza deduzione degli assegni al coniuge).
2.La moglie separata invece oltre a pagare l'Irpef in funzione dell'importo degli assegni versati dal marito può invece usufruire della detrazione per tale specifico reddito in funzione della formula che vale 1104X...etc..etc

.......salvo errori e/o omissioni
adesso il quesito è un pò più chiaro
1) la risposta è positiva: l'assegno periodico corrisposto al coniuge separato è interamente deducibile semprechè non contenga una parte spettante ai figli (come pare il tuo caso) quindi il valore del tuo reddito si riduce ai fini irpef
2) la risposta è positiva: alla moglie separata spetta la detrazione sul reddito degli assegni corrisposti per il mantenimento prevista dal punto 5 bis del comma 5 dell'art.13 del tuir che rinvia al comma 3.
ciao


vi siano assegni corris
 
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