Testo ripreso dal sole 24ore
Ai sensi del comma 8, dell'art. 36, del D.L. n. 223/2006, "le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti".
Le nuove regole sugli ammortamenti, pertanto, si applicano a decorrere dal 2006, senza penalizzazioni sui comportamenti passati, posto che le quote di ammortamento dedotte in precedenti periodi d'imposta non potranno essere recuperate a tassazione, anche qualora si fosse superato il nuovo limite del 70 o dell'80% del costo complessivo.
Il riferimento alle quote relative ai "fabbricati già costruiti o acquistati", tuttavia, secondo quanto osservato in dottrina, implica comunque la necessità di verificare il limite massimo di deduzione rispetto all'importo degli ammortamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti. Se tale importo è pari o superiore a detto limite si dovrà interrompere il processo di ammortamento ai fini fiscali. Se, invece, l'importo è inferiore, l'ammortamento potrà proseguire fino al raggiungimento del limite; in tal caso, il coefficiente di ammortamento dovrà essere applicato solo sul costo del fabbricato, determinato sulla base dei criteri ora introdotti.
In altri termini, con riferimento al fondo ammortamento preesistente, dovrebbe operare una sorta di "presunzione" che il fondo è costituito interamente dalle quote di ammortamento del fabbricato, con la conseguenza che l'ammortamento potrebbe essere già esaurito.
A tale orientamento si contrappone la tesi di chi evidenzia i limiti di questa impostazione che, in definitiva, introdurrebbe un'applicazione della norma parzialmente "retroattiva" quale effetto non voluto dal legislatore.
Volendo esemplificare, nel caso di un contribuente che ha acquistato un fabbricato industriale per 1.000 ammortizzato (fino al periodo d'imposta 2005) per 700, le diverse conclusioni a cui inducono le due impostazioni sopra illustrate, sono le seguenti:
il fondo di ammortamento è riferito interamente al fabbricato che si considera completamente ammortizzato (700-700) senza spazio per ulteriori ammortamenti;
il fondo di ammortamento, pari a 700, deve essere riferito pro-quota distintamente al terreno (700 x 0,30 = 210) e al fabbricato (700 x 0,70 = 490) e il contribuente avrà titolo per continuare l'ammortamento sul valore residuo del fabbricato, pari a 210 (700 - 490), anche per gli anni 2006 e seguenti.
Spero ti sia utile... Io mi sto già sparando, visto che la dichiarazione e la documentazione della società che ho in mano, l'ha chiusa il vecchio commercialista, e spero per settimana prossima di avere tutti i registri, perchè avendo solo in mano il bilancio 2005 per fare apertura, non vorrei calcolare l'acconto giusto e corretto.
Ciao
Valeria
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