Ha ragione Saura.
"Al momento della consegna
del bene, al fine di
superare la presunzione
di cessione di cui al DPR
n. 441/97 è necessario
emettere un documento
di trasporto (ddt) o un
documento analogo (lettera
di vettura, polizza di
carico, ecc.) integrato con
i dati richiesti per il ddt.
Il ddt, che va numerato progressivamente
a cura del soggetto
emittente, deve essere
specificata l’indicazione della
causale “consegna beni in
conto prova o conto visione”.
Il ddt deve essere conservato
sia dall’emittente che dal destinatario.
In alternativa, la consegna dei
beni a titolo non traslativo
della proprietà può risultare:
da una annotazione prevista in
uno dei registri previsti dal
DPR 633/72 (fatture emesse,
corrispettivi, acquisti)
da una registrazione sul libro
giornale o altro libro tenuto ai
sensi del Codice civile o su un
apposito registro quale ad
esempio, registro dei beni in
c/lavorazione, c/deposito,
c/visione, da un’apposita annotazione
in uno dei registri previsti
dal DPR n. 633/72 (fatture
emesse, corrispettivi, acquisti),
indicando, oltre alla natura,
qualità e quantità dei beni, i dati
del destinatario e la causale di
consegna.
Al momento della restituzione
del bene ( mancato acquisto) è
necessaria l’emissione di un
ddt con l’indicazione della causale
“restituzione beni in conto
prova o conto visione”.
La fattura deve essere emessa:
in caso di mancata restituzione
dei beni al termine del periodo
concordato con la controparte
per la prova/visione degli stessi;
in ogni caso, decorso un anno
dalla consegna."
Della serie non si finisce mai di imparare.