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DDT

C

clara

Ospite
Quando è passato un anno dall'emissione di un DDT, è corretto emettere un nuovo DDT con la scritta "Si riconferma la visione dei seguenti strumenti ...", senza indicazione di consegna e con la sola firma dell'azienda che ha in visione detti strumenti? Grazie per la cortese collaborazione. Clara

[%sig%]
 
L'obbligo di emettere i DDT sussiste nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione differita. Il DDT è, inoltre, utilizzabile per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di superare la presunzione di cessione dei beni stessi. Nel primo caso la fattura differita va emessa (anche cumulativamente) entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
 
Grazie della velocissima risposta, ma questo non risolve il mio problema. Si tratta di strumenti che sono in visione per lunghi periodi di tempo e che probabilmente non verranno mai venduti ma solo resi. Può andare bene il secondo DDT? Grazie, Clara

[%sig%]
 
Non credo ci sia bisogno dell'emissione di un nuovo DDT. Per vincere la presunzione di cessione è sufficiente conservare da parte dell'emittente e del cessionario la copia del documento emesso all'atto della consegna del bene senza passaggio della proprietà.
 
No Oscarino sbagli, per i beni in visione con ddt di consegna con tale dicitura il tempo limite per cui non vi è l'obbligo di fatturazione è un anno, dopo il quale andrebbero fatturati, altrimenti si rinnova il ddt...
 
Ha ragione Saura.

"Al momento della consegna
del bene, al fine di
superare la presunzione
di cessione di cui al DPR
n. 441/97 è necessario
emettere un documento
di trasporto (ddt) o un
documento analogo (lettera
di vettura, polizza di
carico, ecc.) integrato con
i dati richiesti per il ddt.
Il ddt, che va numerato progressivamente
a cura del soggetto
emittente, deve essere
specificata l’indicazione della
causale “consegna beni in
conto prova o conto visione”.
Il ddt deve essere conservato
sia dall’emittente che dal destinatario.
In alternativa, la consegna dei
beni a titolo non traslativo
della proprietà può risultare:
da una annotazione prevista in
uno dei registri previsti dal
DPR 633/72 (fatture emesse,
corrispettivi, acquisti)
da una registrazione sul libro
giornale o altro libro tenuto ai
sensi del Codice civile o su un
apposito registro quale ad
esempio, registro dei beni in
c/lavorazione, c/deposito,
c/visione, da un’apposita annotazione
in uno dei registri previsti
dal DPR n. 633/72 (fatture
emesse, corrispettivi, acquisti),
indicando, oltre alla natura,
qualità e quantità dei beni, i dati
del destinatario e la causale di
consegna.
Al momento della restituzione
del bene ( mancato acquisto) è
necessaria l’emissione di un
ddt con l’indicazione della causale
“restituzione beni in conto
prova o conto visione”.
La fattura deve essere emessa:
in caso di mancata restituzione
dei beni al termine del periodo
concordato con la controparte
per la prova/visione degli stessi;
in ogni caso, decorso un anno
dalla consegna."

Della serie non si finisce mai di imparare.
 
Re: DDTxoscarino

tanqui, succede a tutti.....ma proprio Tutti di avere una svista!
;-)
 
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