Con provvedimento del Garante sulle misure minime di sicurezza – Chiarimenti sulla data certa dell’atto previsto dall’art. 1 della L. 325/2000 così si legge:
“La norma detta le condizioni, che autorizzano ad avvalersi del maggiore termine:
. omissis
. entro il 31 dicembre 2004, il titolare deve redigere un documento a data certa, da custodire presso la propria struttura (non va quindi inviato al Garante), nel quale espone le ragioni per cui gli strumenti elettronici sono, in tutto o in parte, inadeguati. Si ricorda che, per ottenere il requisito della data certa, non è necessario recarsi da un notaio o all’ufficio del registro, ma è ad esempio sufficiente inviare a sé stessi il documento, mediante piego raccomandato con ricevuta di ritorno."
Io, in ogni caso, glieli ho fatti spedire per
raccomnadata a.r.
Ciao