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Curiosità da inesperto contenzioso

rapucito

Utente
Dubbio per un confronto fra me ed un collega, premesso che entrambi non seguiamo accertamenti e contenzioso:

Una ditta che subisce una verifica GdF CON RIPRESA DI SOLA IVA X 60.000 (hanno fatturato art 41 anziché imponibile) chiusa ipotesi in data 20/09 , premesso che tra le varie possibilità ,pagamento con ravvedimento nei 15 giorni ( 5/10) in attesa del PVC dell A.E. per poi valutare eventualmente tra altre soluzioni,
MOLTO PROBABAILMENTE PAGHERÀ CON RAVVEDIMENTO OPEROSO, sapendo che la sostanza del richiesto e giusta.. (nel caso in oggetto a fronte dell IVA 60.000 sapreste dirmi la misura della sanzione da pagare con ravvedimento?)
La discussione con il collega è sulla eventuale contestazione di "presunto " vizio di forma...
Lui sostiene che (anche se non lo farà ) ma se fosse sua personale contrasterebbe nel caso in cui ci fosse un vizio di forma...mentre.io, a suo dire "troppo prudenzialemente" penserei che se come in questo caso sapendo che una mano più pesante avrebbe potuto applicare diverso modo di calcolo degli imponibili e quindi l iva dovuta anziché 60 magari 80..( tralasciando ovviamente in quel caso anche rischio imposte suo redditi... ) se anche ci fosse un vizio di forma e la mia contestazione andasse a buon fine non vorrei che SAPENDO CHE COMUNQUE LA FORMA SI MA LA SOSSTANZA ERA CORRETTA...SE NON LA GdF l Agenzia Entrate verrebbe ad accertare nuovanente e mi evedenzierebbe le stesse "evasioni" di IVA ( se non addirittura maggiori con l altro "modo di calcolo dei ricavi"..)
Quindi la mia domanda a chi si occupa della materia è " sul pratico" :
se ad un contribuente venisse ben anche riconosciuta la ragione sulla contestazione sul vizio di forma, C E RISCHIO CHE SE NON LO STESSO ACCERTATORE MAGARI L ALTRO, FACCIA UN SUO ACCESSO IN AZIENDA E STANDO BENE ATTENTO ALLA FORMA MI RIFACCIA CONTESTAZIONE SAOENDO CHE C E STATA EFFETTIVANENTE ERRATA APPLJCAZIONE DI IVA (magari peggiorativa?) O E UNA "PAURA INFONDATA?.. non una risposta certa ovvio ma di esperienza statisticamente sulla base dell esperienza di chi si occupa di materia..accertamneto/contenzioso.
Grazie per l attenzions
PS se mi si può illustrare anche il "ravvedimento " suo 60.000 di IVA ripresi..
Grazie
 

rapucito

Utente
Sul fatto che lo stesso accertatore non possa accertare la stessa fattispecie sono d' accordo il dubbio mi nasce sull' ALTRE
parte accertatrice(A.E) che avendo ricevuto copia del verbale (seppur contestato eventualmente x qualche vizio di forma)ed avendo quindi avuto notizia di " carne da mordere" perché la normativa effettivamente assoggetta ad IVA l operazione non dica "ok qui c eda portare a casa dell IVA noi andiamo fare una verifica e ..cercamdo altro "troviamo queste belle fatture UE che invece vanno imponibili e...ci facciamo una bella 60mila di IvA"
Eta questo il motivo di "discussione" se sul pratico si sia mai verificato un caso del genere...x dirla all Andreotti a pensare male si peccato ma spesso considero azzecca.... non per essere prevenuti verso AE.ma viste e sentite tante..
Grazie però per la prima rispsota
 

rapucito

Utente
. Grazie per la conferma "del mio timore"...se vale anche se pago.. Figuriamoci " se glielo contesto per un qualche vizio di forma.." mi chiamo in casa gli altri con il dente che brilla come quelli dello squalo grande...
Grazie
PS dritte circa il pagamento con il.ravvedimento operoso nei 15 gg dall chiusura verbale per chiuderla questione?
 

Rocco

Utente
Bisognerebbe chiarire meglio il concetto di vizio di forma...
Premesso questo, la verifica della GDF, che si concluderà con rilascio del pvc, sfocerà nell'emissione (e notifica) da parte di Ade di un avviso di accertamento parziale ex art. 54 c. 5 DPR 633/72, trattandosi di verifica dalla quale emergerebbero rilievi IVA, pare di capire. Tale norma esordisce con la locuzione "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice..." e ciò sta a significare che gli organi verificatori possono ritornare sulla posizione del contribuente (già) accertato a condizione però che sopraggiungano nel frattempo nuovi elementi sulla base dei quali integrare o modificare le precedenti rettifiche e/o accertamenti, il tutto ovviamente entro il termine previsto per gli accertamenti (art. 57 DPR 633/72).
Ritengo importante segnalare, inoltre, una recentissima pronuncia della Cassazione (Ord. 13490/2019) nella quale la S.C. ha ritenuto legittimo l'atto impositivo emesso nei confronti del contribuente che si discostava (in aumento) rispetto al prodromico pvc, questo perché l'atto impositivo non dipende necessariamente dal pvc, in quanto è il primo l'atto con il quale viene rivolta la pretesa nei confronti del contribuente ed è su tale atto che il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi.
Venendo alla questione "ravvedimento", bisogna tenere in considerazione il fatto che solitamente il pvc contiene non solo la sanzione "principale" relativa alla violazione riscontrata attraverso il/i rilievo/i effettuato/i ma anche le altre sanzioni ad essa"collegate". Ad es. nel caso descritto, potrebbe essere contestata non solo l'infedeltà della dichiarazione, ma anche l'irregolare fatturazione, la presentazione della LIPE con dati inesatti/incompleti, ecc. per cui l'effettuazione del ravvedimento comporta la necessità di regolarizzarle tutte. Pertanto in tal caso il contribuente potrebbe verificare la convenienza ad attendere l'avviso di accertamento per poter fruire del cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12 Dlgs 472/97) e riduzione ad 1/3 prevista in caso di acquiescenza o di definizione delle sole sanzioni. In definitiva bisognerebbe prima attendere la consegna del pvc, verificare le sanzioni indicate e decidere il da farsi.
Saluti.
 
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