Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Cumulabilità - Cappotto con Superbonus 110% + Tinteggiatura con Bonus Ristrutturazione 2023

Su una unifamiliare indipendente sono stati conclusi nel 2022 i lavori relativi al Superbonus 110% . Tra i vari interventi è stato eseguito l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio (c.d. capotto), per un costo di 47.000 €, a fronte di un massimale di spesa di 50.000 €. Dato che sui muri rivestiti dal cappotto non è stata eseguita né l'intonacatura, né la tinteggiatura (entrambe non contabilizzate all'interno del Superbonus), vorrei sapere se è possibile usufruire del bonus ristrutturazione per poter eseguire questi ultimi due lavori (del costo complessivo di circa 6.000 €) e, se si, entro quali limiti di spesa potrei beneficiare del Bonus ristrutturazioni per eseguire l'intonachino e la tinteggiatura.

NORMATIVA (reperita finora):
CIRCOLARE N. 24/E dell'8.08.2020 dell'AdE
"Si precisa, inoltre, che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. "

Sulla base di questa normativa non potrei beneficiare del bonus ristrutturazione neppure per la tinteggiatura esterna del cappotto, vero?
 
Ultima modifica:
Grazie in ogni caso per la conferma.
Riflettendo però mi è venuto un dubbio.
La tinteggiatura delle pareti "incappottate" costituisce intervento accessorio rispetto all'intervento trainante.
Quindi mi chiedevo se, solo per la tinteggiatura, potrei usufruire del bonus ristrutturazione (tenendo come riferimento il massimale di tale bonus).

La stessa circolare N. 24/E dell'8.08.2020 dell'AdE, infatti, poco sopra recita
"Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus [interventi diversi da quelli trainanti (?)] restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per: − interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;..."
In tale ipotesi, rispetto all'intervento relativo alla tinteggiatura, io avrei scelto di agevolarlo col bonus ristrutturazioni e non con il superbonus 110.

Tuttavia, ho appena trovato un interpello (il n. 538 del 9 novembre 2020) secondo cui la possibilità di cumulare il Superbonus (nel mio caso per il cappotto) con il Bonus Ristrutturazioni (nel mio caso per la tinteggiatura delle pareti "incappottate") vi sarebbe solo se i due interventi sono autonomi tra loro, ma agggiunge che, nel caso in oggetto dell'interpello (in cui si valutava la cumulabilità del Superbonus, per interventi di riduzione del rischio sismico, e Bonus facciate, per tinteggiatura pareti esterne) "La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello."

Quindi il dubbio rimane....o_Oo_Oo_O

Qualcuno saprebbe darmi ulteriori indicazioni?
Grazie



PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Interpello n. 538 del 9 novembre 2020
"In relazione alla possibilità di cumulare il Superbonus con altre agevolazioni fiscali, nella medesima circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che: - gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; - qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. I medesimi principi sono stati affermati, altresì, nella citata circolare n. 2/E del 2020 con riferimento agli interventi ammessi al bonus facciate atteso che anche questi ultimi possono astrattamente rientrare tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio oggetto delle specifiche detrazioni sopra richiamate.
Tanto premesso, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edifico, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Va, tuttavia, rilevato che nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello. Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto."


CIRCOLARE N. 17/E del 24.04.2015
"In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente."


Risposta n. 520 del 3 novembre 2020
"Nella medesima circolare n. 2/E del 2020, è stato, infine, precisato che la detrazione spetta, tra l'altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.
Tanto premesso, con riferimento all'intervento di isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza di interpello, si fa presente che, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, non oggetto della presente istanza di interpello, sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, nel senso sopra delineato, restando escluse quelle riferite, invece, all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio - se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico - nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio. Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonchè per i lavori aggiuntivi indicati dall'Istante quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.2
 
Ultima modifica:
Alto