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criteri valutazione

C

catia

Ospite
ho dubbi sulla correttezza dei criteri di valutazione da applicare in caso di lavori in corso. La mia impresa edile ha due tipologie di lavori: per opere pubbliche e per privati.
Il contratto principale per opere pubbliche ha durata di 365 giorni rinnovabili fino al raggiungimento dell'importo di ulteriori 365 giorni e si compone di ordini di lavoro di breve durata 2-3 mesi.
Civilmente: le rimanenze vanno valutate in base ai corrispettivi maturati ragionevolmente? (art.2426 cc): vuol dire che devo calcolare la quota proporzionale di ricavi maturati rispetto all'opera complessiva? Fiscalmente come dovrei considerarle art. 92 p. 6 e quindi al costo?
Sono un po' confusa sul concetto di opere ultrannuali. Cosa si intende per ultrannuali?
Che superano l'anno o che durano più anni?
I dubbi mi vengono perché il mio commercialista per la costruzione di più appartamenti che ha interessato 2 anni e mezzo ha applicato sempre l'art.92 dunque al costo, rimettendo l'imputazione dei ricavi agli anni di effettivo realizzo, e allora mi chiedo quando si applica l'art. 93 che tra l'altro non è il più vicino al criterio civile?
Forse sbaglio tutto, ma non ho ricevuto delucidazioni convincenti. Ho cercato di capirci qualcosa dalla lettura del testo unico e del codice civile ma alcune cose sono fuori dalla mia portata. D'altra parte firmo come amministratore e cerco di capire se quello che firmo è fatto in modo giusto.
Grazie a chi potrà rispondermi anche se mi rendo conto che l'argomento è complesso.
 
lavoro in un'impresa edile e come rimanenza considero il costo del suolo+ oneri di urbanizzazione+ prestazioni per direzione lavori e progettazione+ costo materiali edili, di consumo ecc. ossia tutti i costi inerenti alla costruzione + costo del personale impiegato nella costruzione - quote ammortamenti dei beni ammortizzabili impiegati nella costruzione.
 
Mi sembra di capire che la tua società realizza sostanzialmente 2 tipologie di opere:
1) costruzioni di appartamneti a vendere
2) Appalti di opere

Nel primo caso giuridicamente l'impresa sta producendo dei beni che diverranno "prodotti finiti" destinati alla vendita, per cui il criterio di valutazione delle rimanenze, sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali è quello del "costo", ai sensi rispettivamente, dell'art. 2426, n. 9) e dell'art. 92, comma 6 del TUIR.

Nel caso di appalto di opere, siamo di fronte ai cosiddetti "lavori in corso su ordinazione", che ai fini civilistici vanno sempre valutati in base al criterio del corrispettivo ragionevolmente maturato.

Ai fini fiscali bisogna fare una distinzione:
Se le opere hanno durata ultrannuale, vale a dire, secondo i chiarimenti ministeriali, superiore ai 12 mesi, si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 93, che in linea di principio ricalcano il metodo civilistico del "corrispettivo maturato".

Se invece le opere hanno una durata inferiore ai 12 mesi la valutazione fiscale del lavoro in corso al 31/12 va fatta in base al criterio del costo, ai sensi del predetto art. 92 comma 6.
 
Grazie molte Antonio per i chiarimenti.
Stampo la tua risposta e la conservo per memoria.
 
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