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Credito iva lipe

Buonasera, nel caso avessi per Gennaio/Marzo 203 iva a credito, posso tramite la lipe del I trimestre chiedere di usare tale credito non nelle successive liquidazioni (quindi iva con iva) ma come credito da compensare su altri tributi (tramite visto di comformità) o devo aspettare la dichiarazione iva?
 

catia71

Utente
Buonasera, nel caso avessi per Gennaio/Marzo 203 iva a credito, posso tramite la lipe del I trimestre chiedere di usare tale credito non nelle successive liquidazioni (quindi iva con iva) ma come credito da compensare su altri tributi (tramite visto di comformità) o devo aspettare la dichiarazione iva?
Devi entro il 30 aprile presentare il modello iva TR se il credito supera 5000 euro lo devi presentare con il visto e successivamente il decimo giorno successivo puoi compensare, sotto i 5000 invece non devi mettere il visto né aspettare per la compensazione.
 
Devi entro il 30 aprile presentare il modello iva TR se il credito supera 5000 euro lo devi presentare con il visto e successivamente il decimo giorno successivo puoi compensare, sotto i 5000 invece non devi mettere il visto né aspettare per la compensazione.
Ciao a tutti, vi ringrazio e ieri stavo leggendo la nota su agenzie entrate.
Quindi per sicurezza e chiarezza vi chiedo:
A titolo di esempio nel 1 trimestre ho un credito di 50k, attraverso il modello Tr entro il 30 aprile 2023 posso entro 10gg avere la possibilità di compensazione. Il rimborso non vorrei usarlo in un quanto in passato mi era capitato di un accertamento iva a seguito della liquidazione.
La lipe ovviamente deve tener conto di tale richiesta con modello tr?
Ovviamente nella liquidazione di aprile devo stornare tale credito per non commettere errori di saldo
 
Buongiorno Daniele, spero possa aiutarti questo contributo:
Oggi mi sono letto il Modello tr, ha 4 o 5 elementi in cui posso entrarci per richiedere la compensazione.
aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

· operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

· beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;

· soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

· operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972

Non so se ho interpretato bene.
Mi confermate?
 
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