LA NATURA DEI COSTI DEL PERSONALE CAPITALIZZATI AI FINI IRAP
L’unico chiarimento ufficiale che risulta intervenuto in materia è quello reso dalla C.M. 12.11.98 n. 263/E (§ 2.21), ove è stato espressamente affrontato il trattamento, in capo a una banca, dei costi sostenuti per agevolare gli esodi di personale dipendente.
Nel caso di specie, è stato domandato se, nell’ipotesi in cui tali costi siano trattati alla stregua degli altri costi di ristrutturazione o riorganizzazione (e, come tali, vengano capitalizzati), gli stessi divengano deducibili ai fini IRAP.
L’Amministrazione finanziaria si è espressa negativamente, osservando come gli oneri in esame, “anche se classificati in sede contabile come oneri di ristrutturazione aziendale, mantengano, agli effetti dell'IRAP, la natura di costi relativi al personale dipendente al pari delle ordinarie somme attribuite ai dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, siano da considerare comunque indeducibili ai fini della determinazione del valore della produzione”.
Per quanto la precisazione sia stata fornita in ordine al caso specifico di una banca, da essa sembra comunque ricavabile il principio generale secondo cui la capitalizzazione di oneri indeducibili ai fini IRAP (quali quelli per il personale) non ne muta la relativa natura, con il risultato che i medesimi continuano a risultare indeducibili.
La stessa C.M. 263/98 non si sofferma peraltro sulle modalità pratiche attraverso cui la capitalizzazione può avvenire e le conseguenti variazioni in aumento o diminuzione che occorre apportare in sede di compilazione del quadro IQ.