A
alberto.
Ospite
Viste le sentenze, ma sono restrittive e cmq la legge dispone diversamente... non andiamo a complicar la vita la dove non v'è bisogno
"In senso opposto la Cass. Civ., sez. III, ha recentemente sancito che: “non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione” (03-04-2003, n. 5137 e vedasi anche Cass. civ., sez. II, 02-02-2000, n. 1133)
Tale orientamento discenderebbe da una interpretazione di tipo letterale della legge 392/78 la quale recita all’art. 36 che il conduttore, ha la facoltà ("può") di cedere il contratto e può quindi anche non avvalersene. Alla stregua di tale interpretazione, la successione nel contratto di locazione non discenderebbe automaticamente dal negozio di cessione o di affitto dell'azienda quale suo effetto necessario, ma sarebbe soltanto eventuale, richiedendo comunque l'adozione, da parte del cedente e del cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione.
A parere di chi scrive l’interpretazione della Suprema Corte è eccessivamente restrittiva e soprattutto rischia di introdurre un orientamento giurisprudenziale che è da ritenersi corretto in presenza di determinati requisiti e condizioni ma che può divenire contrario alla spirito informatore di altre normative vigenti, in presenza di altre condizioni."
Pubblicato su:
Studium Fori – Roma 2004
Erga Omnes – Diritto alla Fonte – Roma 2004
Portale di professionisti: www.101professionisti.com
Avv. Matteo Santini
pertanto ribadisco.. nessun obbligo a citare il contratto d'affitto ceduto in atto di cessione azienda.. anzi, è da citare se non viene ceduto.. ma non vedo come.
saluti
"In senso opposto la Cass. Civ., sez. III, ha recentemente sancito che: “non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione” (03-04-2003, n. 5137 e vedasi anche Cass. civ., sez. II, 02-02-2000, n. 1133)
Tale orientamento discenderebbe da una interpretazione di tipo letterale della legge 392/78 la quale recita all’art. 36 che il conduttore, ha la facoltà ("può") di cedere il contratto e può quindi anche non avvalersene. Alla stregua di tale interpretazione, la successione nel contratto di locazione non discenderebbe automaticamente dal negozio di cessione o di affitto dell'azienda quale suo effetto necessario, ma sarebbe soltanto eventuale, richiedendo comunque l'adozione, da parte del cedente e del cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione.
A parere di chi scrive l’interpretazione della Suprema Corte è eccessivamente restrittiva e soprattutto rischia di introdurre un orientamento giurisprudenziale che è da ritenersi corretto in presenza di determinati requisiti e condizioni ma che può divenire contrario alla spirito informatore di altre normative vigenti, in presenza di altre condizioni."
Pubblicato su:
Studium Fori – Roma 2004
Erga Omnes – Diritto alla Fonte – Roma 2004
Portale di professionisti: www.101professionisti.com
Avv. Matteo Santini
pertanto ribadisco.. nessun obbligo a citare il contratto d'affitto ceduto in atto di cessione azienda.. anzi, è da citare se non viene ceduto.. ma non vedo come.
saluti