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costi assistenza

Re: x ALberto riguardo a Bicia

nn dirlo a me, qui son nella c...a fin al collo (si può dire c...a o è pubblicità??) tra 730, red, unici, bilanci e ospedale.. bho.. se ne uscirò vivo sarà già abbastanza..

ciao..
 
Re: x Alberto e Lella

.......beh, possiamo sempre trasformare la Snc in una Onlus e venirvi in soccorso.
Una variazione dati all'AdE e tariffe modicissimeeeeeeeee senza scopo di lucriiiii........:)))))))
 
evvabbè, ma ad un avvocato con quel fatturato consiglieresti l'ordinaria????
tra l'altro con le simulazioni effettuate negli ultimi tre anni con la forfettaria ha risparmiato un bel poco.
per quanto riguarda la protezione dell'ordinaria, in primis i professionisti dal punto di vista degli sds sono accertabili sono con la regola del due su tre, come le imprese in ordinaria.
in secondo luogo, per principio i miei clienti professionisti non si adeguano agli sds (consigliato da me).
 
Re: sds ..ultime novita'

ultima circolare in mio possesso (peccato l'abbia lasciata a casa...sopra il tavolo ieri sera letta all'una..)..

in poche parole il tribunale di milano credo in data 13.4.2005..( vado a memomria)ha dato ragione ad un cliente denunciando l'illeggitimità
sui conteggi degli sds...adducendo che gli accertamenti e l'invio delle cartelle da parte dell'uff.entrate, dovevano essere inviate solo con scostamenti sui fatturati del 25%-30% e non inferiori.
ha vinto il ciente.
 
Re: sds ..ultime novita'

ah..ricordo un altro pasaggio...
che l'uff.delle entrate, non si doveva assolutamente basare sui dati contabili...(fatturato)
ma sulle realtà dei fatti.
 
Re: sds ..ultime novita'

la trovi qui:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/20102.html
 
per la sentenza della CTP di milano riportata di seguito da lella mi sembra
 
Re: sds ..ultime novita'

eccola..si..si...(portata da casa or ora da mio marito)..

intalia Oggi del 21.05.2005 pag.41

CTP DI MILANO...sentenza depositata il 13.04.2005

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza depositata il 13.04.2005, ha affermato che devono essere ritenuti illeggittimi gli avvisi di accertamento emessi in base agli studi di settore se l'unico motivo è costituita dalla differenza fra le risultanze contabili e quelle desumibili dallo strumento matematico.Piu' in dettaglio, l'organo giudicante osserva che le gravi incongruenze possono essere ritenute tali solo in presenza di scostamenti dei ricavi da sds pari o superiori al 25-30% rispetto sia a quanto dichiarato sia a quanto desumuibile in via presuntiva.
 
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