Riferimento: correzione elenco clieti e fornitori entro 30 gg senza sanzione è vero?
Approfondendo la risposta precedente si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate 25.5.2007, al punto 6.3, stabilisce che è consentita la trasmissione sostitutiva degli elenchi precedentemente inviati, se essi si riferiscono allo stesso anno e se la sostituzione avviene, previo annullamento della precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine.
Tale disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che la sostituzione in oggetto, se effettuata entro 30 giorni dalla scadenza, non costituisce violazione sanzionabile.