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coontenzioso tributario

gabrcip

Utente
Nella discussione di un ricorso innanzi alla Commissione Trib. Prov.le l'Ufficio ha eccepito l'errata proposizione del ricorso perchè spedito per il tramite del servizio postale privato (mail express). Evidenzio che il ricorso è stato spedito in prossimità della scadenza dei termini e l'intento dell'ufficio è quello di dichiararne la improcedibilità. Chiedo se qualcuno è informato sulla validità del servizio postale privato in ambito giudiziale - tributario ? Grazie
 
Riferimento: coontenzioso tributario

Nella discussione di un ricorso innanzi alla Commissione Trib. Prov.le l'Ufficio ha eccepito l'errata proposizione del ricorso perchè spedito per il tramite del servizio postale privato (mail express). Evidenzio che il ricorso è stato spedito in prossimità della scadenza dei termini e l'intento dell'ufficio è quello di dichiararne la improcedibilità. Chiedo se qualcuno è informato sulla validità del servizio postale privato in ambito giudiziale - tributario ? Grazie
ritengo vi sia l'errata proposizione del ricorso.
saluti
 

Didi

Utente
Riferimento: coontenzioso tributario

L'utilizzo delle forme previste dalla legge per la notificazione del ricorso tende a rendere conoscibile con certezza la data di proposizione dello stesso. Infatti, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare in commissione la ricevuta dell'avvenuta spedizione o notifica, proprio al fine di provare la tempestività del ricorso. Dubito che la CTP ritenga fornita la prova di tale tempestività mediante l'ostensione della ricevuta del corriere privato... insomma, con ogni probabilità il ricorso verrà dichiarato inamissibile.
Colgo l'occasione per porre un ulteriore argomento:
- propongo ricorso avverso un atto accertativo,
- il 01/03/2008 mi viene notificata la cartella relativa al medesimo atto
- il 01/04/2008 (ovvero dopo 30 giorni dalla notifica della cartella) propongo istanza di sospensione.
- la sospensione viene concessa
- il 01/10/2008 viene depositata la sentenza sfavorevole contro il ricorso.

Secondo voi, considerato che la cartella è rimasta "sospesa" fino al 01/10/2008, ho buon gioco a proporre ricorso contro vizi propri della cartella entro il 01/11/2008, utilizzando i 30 giorni che non ho utilizzato quando ho chiesto la sospensione? In altri termini, la sospensione della riscossione equivale anche a sospensione dei termini per proporre ricorso contro la cartella?
 
Riferimento: coontenzioso tributario

L'utilizzo delle forme previste dalla legge per la notificazione del ricorso tende a rendere conoscibile con certezza la data di proposizione dello stesso. Infatti, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare in commissione la ricevuta dell'avvenuta spedizione o notifica, proprio al fine di provare la tempestività del ricorso. Dubito che la CTP ritenga fornita la prova di tale tempestività mediante l'ostensione della ricevuta del corriere privato... insomma, con ogni probabilità il ricorso verrà dichiarato inamissibile.
Colgo l'occasione per porre un ulteriore argomento:
- propongo ricorso avverso un atto accertativo,
- il 01/03/2008 mi viene notificata la cartella relativa al medesimo atto
- il 01/04/2008 (ovvero dopo 30 giorni dalla notifica della cartella) propongo istanza di sospensione.
- la sospensione viene concessa
- il 01/10/2008 viene depositata la sentenza sfavorevole contro il ricorso.

Secondo voi, considerato che la cartella è rimasta "sospesa" fino al 01/10/2008, ho buon gioco a proporre ricorso contro vizi propri della cartella entro il 01/11/2008, utilizzando i 30 giorni che non ho utilizzato quando ho chiesto la sospensione? In altri termini, la sospensione della riscossione equivale anche a sospensione dei termini per proporre ricorso contro la cartella?
secondo me la sospensione non blocca i termini per l'impugnativa, ma vale la pena di tentare lo stesso.
ciao
 
Riferimento: coontenzioso tributario

L'utilizzo delle forme previste dalla legge per la notificazione del ricorso tende a rendere conoscibile con certezza la data di proposizione dello stesso. Infatti, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare in commissione la ricevuta dell'avvenuta spedizione o notifica, proprio al fine di provare la tempestività del ricorso. Dubito che la CTP ritenga fornita la prova di tale tempestività mediante l'ostensione della ricevuta del corriere privato... insomma, con ogni probabilità il ricorso verrà dichiarato inamissibile.
Colgo l'occasione per porre un ulteriore argomento:
- propongo ricorso avverso un atto accertativo,
- il 01/03/2008 mi viene notificata la cartella relativa al medesimo atto
- il 01/04/2008 (ovvero dopo 30 giorni dalla notifica della cartella) propongo istanza di sospensione.
- la sospensione viene concessa
- il 01/10/2008 viene depositata la sentenza sfavorevole contro il ricorso.

Secondo voi, considerato che la cartella è rimasta "sospesa" fino al 01/10/2008, ho buon gioco a proporre ricorso contro vizi propri della cartella entro il 01/11/2008, utilizzando i 30 giorni che non ho utilizzato quando ho chiesto la sospensione? In altri termini, la sospensione della riscossione equivale anche a sospensione dei termini per proporre ricorso contro la cartella?
I termini per la proposizione del ricorso sono scaduti in quanto decorrono dalla notica della cartella.
 

delmonte

Utente
Riferimento: coontenzioso tributario

L'utilizzo delle forme previste dalla legge per la notificazione del ricorso tende a rendere conoscibile con certezza la data di proposizione dello stesso. Infatti, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare in commissione la ricevuta dell'avvenuta spedizione o notifica, proprio al fine di provare la tempestività del ricorso. Dubito che la CTP ritenga fornita la prova di tale tempestività mediante l'ostensione della ricevuta del corriere privato... insomma, con ogni probabilità il ricorso verrà dichiarato inamissibile.
Colgo l'occasione per porre un ulteriore argomento:
- propongo ricorso avverso un atto accertativo,
- il 01/03/2008 mi viene notificata la cartella relativa al medesimo atto
- il 01/04/2008 (ovvero dopo 30 giorni dalla notifica della cartella) propongo istanza di sospensione.
- la sospensione viene concessa
- il 01/10/2008 viene depositata la sentenza sfavorevole contro il ricorso.

Secondo voi, considerato che la cartella è rimasta "sospesa" fino al 01/10/2008, ho buon gioco a proporre ricorso contro vizi propri della cartella entro il 01/11/2008, utilizzando i 30 giorni che non ho utilizzato quando ho chiesto la sospensione? In altri termini, la sospensione della riscossione equivale anche a sospensione dei termini per proporre ricorso contro la cartella?
1) In assenza di pronunce sulla valenza probatoria della notifica a mezzo del servizio postale privato, qualche riserva è più che giustificata… trovo, tuttavia, eccessivo disconoscere valenza probatoria ad un atto (presa in carico e consegna al destinatario) il cui servizio viene gestito in forza di apposita autorizzazione ministeriale ed i cui concessionari del servizio potrebbero essere obbligati all’osservanza di adempienti procedurali. In ogni caso io credo che la costituzione in giudizio dell'ufficio resistente dovrebbe sanare il supposto vizio di notifica del ricorso per il raggiungimento dello scopo…
2) Presumo che trattasi di iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di ricorso. Non mi è chiaro quali utili risultati sarebbero conseguibili considerato che, in presenza di sentenza sfavorevole della Commissione tributaria Provinciale, l’ufficio iscrive a ruolo i 2/3 dell’imposta accertata con gli interessi e le sanzioni. La sospensione giudiziale della cartella viene meno col deposito della sentenza della Ctp ed a me non sembra che l'ordinanza di sospensione della riscossione sospenda i termini per ricorrere…
 
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