Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Contributi previdenziali professionista

P

Pasquale

Ospite
Salve, stavo leggendo l'inserto di Italia Oggi dell'11/12/06 "il nuovo reddito professionale" e mi è sorto un dubbio. Nel paragrafo 1 si dice: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che il professionista addebita in fattura al cliente. Questi infatti incidono direttamente quali oneri deducibili del reddito complessivo del soggetto". Ma nel rigo P19 non si indicano solo i contributi soggettivi? Grazie
 
concordo con te pasquale, sono oneri deducibili solo i contributi soggettivi (e quindi vanno in RP).
ciao.
 
ciao che io sappia il contributo integrativo è deucibile direttamente dal conto economico come costo del professionista ...mi sembra che lo disponga una sentenza dei giudici tributari...pertanto dovrebbe passare in contabilità.
Mi è capitato un caso pratico dove un mio collega si portava in diminuzone proprio l'integrativo insieme al soggettivo e il tipo dell'agenzia delle entrate gentilmente ha risposto che solo se inserito in conto economico si può dedurre!!!
ciao
 
in pratica: il contributo integrativo minimo a differenza dell'integrativo rimane acarico del contribuente che non potendo quindi esercitare rivalsa verso terzi rimane impossibilitato al recupero di tale onere.
tale contributo puo' essere considerato per intero se ci si riferisce ad un volume d'affari pari a zero, nella sua differenza tra il contributo integrativo calcolato sul volume d’affari realizzato e il minimo.
in entrambi i casi è deducibile ai fini irpef, ma solo se si parla di contributo integrativo minimo. (lo si ha in definitiva quando non mi è modalità di rivalsa).

lo so, non sono stata chiarissima, cmq....speriamo di aver dato un'idea.
 
l'integrativo non è deducibile
per conto economico (di un professionista??) non passa mica, il professionista lo addebita in via di rivalsa al cliente.

vale quanto detto da saura..
se nell'anno x è stato addebitato al cliente in via di rivalsa 40 e la cassa prevede un minimo da versare di 60, i 20 di differenza sono onere deducibile e come tale da recuperare nel quadro rp

saluti
 
Alto