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Domanda+
REQUISITI
Sia il
datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il
lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la
prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della
qualifica rivestita dal lavoratore e delle
retribuzioni percepite.
L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La
documentazione deve essere prodotta
in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.
Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. Il dichiarante deve attestare se ha
rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato (
circolare INPS 30 luglio 1990, n. 183).
La richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'INPS.
Per maggiori informazioni si rinvia alla
circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78.