Le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da esercenti imprese arti o professioni sono imponibili ai fini IVA e soggette ad imposta di registro in misura proporzionale (1%) se sono effettuate:
nei confronti di soggetti che detraggono l’IVA in misura non superiore al 25% (es. medici e banche); ovvero
nei confronti di soggetti che non sono soggetti passivi d’imposta (es. enti non commerciali, privati consumatori).
In tutti gli altri casi le locazioni sono esenti, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (1%), ferma restando la possibilità di optare nel contratto di locazione per l’imponibilità IVA. L’eventuale esercizio dell’opzione per l’imponibilità ai fini IVA non fa comunque venire meno l’obbligo di versare l’imposta di registro.
Per i contratti in corso al 4.7.2006 dovrà essere presentata apposita dichiarazione per la registrazione; nella stessa dichiarazione può essere esercitata, in presenza dei presupposti di legge, l’opzione per l’applicazione dell’IVA. Modalità e termini per la presentazione della predetta dichiarazione e per il versamento dell’imposta di registro saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15.9.2006.
Quindi per i contratti di locazione "in corso di esecuzione" che alla data
di entrata in vigore del decreto legge non erano stati assoggettati a
registrazione in quanto imponibili ai fini IVA e' previsto che le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione.
DEL PROVVEDIMENTO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE DOVEVA EMANARE NON C'E' ANCORA TRACCIA!!!