Ok, sta bene.. ma nn è che allegheresti pure detta risoluzione? nella banca dati del ministero nn la trovo con quei riferimenti..
anche io per la mia esperienza, nn essendomi mai capitato di dover pagare un integrativo nn rimasto a mio carico oppure nn rimasto a carico di professionisti, leggendo la legge ove è specificato che è detraibile solo il soggettivo, leggendo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi commentate dagli esperti del settore ove menzionano solo la deducibilità del soggettivo e nn dell'integrativo, ho sempre ritenuto che questo sia l'unico deducibile.
in questo campo si sa..
io cmq quella risoluzione nn la trovo e davvero mi piacerebbe leggerla..
Contributi previdenziali e assistenziali deducibili - art. 10, comma 1, lett. e), T.u. n. 917/1986
1 - Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge.
Casistica essenziale:
- contributi obbligatori versati al Ssn (legge 28/12/1978, n. 833);
- contributi obbligatori versati da artigiani, commercianti e coldiretti
(legge 23/4/1981, n. 155);
- contributo oggettivo versato da avvocati, procuratori legali e praticanti
procuratori (legge 20/9/1980, n. 576).
- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri
(legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973
e cm 20/8/168 dell'1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986, n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge
5/8/1991, n. 249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge
30/12/1991, n. 414)
nn contesto la tua esperienza anzi, ma tenendo conto della legge che istituisce la contribuzione dei professionisti, di questo orientamento, la mia esperienza mi ha sempre fatto comportare cosi.
Anche l'agenzia entrate è fatta di uomini e come tutti si sbagliano, come cosi è facile emanare una risoluzione per poi farne un'altra di parere contrario..(capita)
voglio dire, la legge dice cosi.. e la fonte primaria è quella..
mi piacerebbe cmq leggerla la risoluzione.
grazie, il confronto è sempre utile
ciao, buon lavoro