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Contibuti Integrativi

V

Valentino

Ospite
A un professionista, mediante avviso bonario, sono stati richiamati i contributi integrativi dedotti per l'anno 2001, in pratica, benchè siano contributi obbligatori, sono indicati indeducili dall'ufficio. Che ne pensate, è corretto?
Grazie mille
 
si, è solo il soggettivo il contributo detraibile, mai l'integrativo

ciao
 
Non sono deducibili perchè non imponibili cioè non concorrono a formare il reddito del professionista e quindi non devono essere imputati nel quadro E?
 
Non sono deducibili perchè non imponibili cioè non concorrono a formare il reddito del professionista e quindi non devono essere imputati nel quadro E?
 
Scuami ma non concordo con alberto.
I contributi integrativi sono come dici tu, valentino, contributi obbligatori e, pertanto vanno dedotti.
La deduzione,però (e stai molto attento), ti spetta solo per la parte rimasta a tuo carico e non per tutto.
Esempio:
Contributo integrativo pagato:
Euro 500,00
rivalsa al cliente con
addebito in fattura: Euro 350,00
__________
differenza che puoi
portare come onere
deducbile Euro 150,00

Ti saluto..
 
secondo me invece no, son solo i soggettivi i contributi deducibili e nn gli integrativi.
 
questo è quanto prevede la cassa ragionieri

Contributo Soggettivo

Art. 11. Legge 414 del 1991
(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

al punto 5 è prevista la deduzione ai fini irpef, tale cosa nn è prevista per l'integrativo.

L'integrativo nn è deducibile
ciao
 
..e nn vorrei sbagliarmi, è solo il soggettivo che va a pensione e nn l'integrativo.
 
Egr.Alberto,
pedonami se insisto ma parlo per esperienza
Infatti, proprio per essere ragioniere, in seguito ad una richiesta di documentazione, avanzatami dall'Agenzia delle Entrate,per la corretta imputazione degli oneri deducibili e detraibili, l'Ufficio non ha trovato alcuna difficoltà nel riconoscermi la differenza del contributo integrativo rimasto a mio carico.
A tal proposito si è espresso anche il ministero delle Finanze con risoluzione 8/776 del 09/06/1996.
 
Ok, sta bene.. ma nn è che allegheresti pure detta risoluzione? nella banca dati del ministero nn la trovo con quei riferimenti..

anche io per la mia esperienza, nn essendomi mai capitato di dover pagare un integrativo nn rimasto a mio carico oppure nn rimasto a carico di professionisti, leggendo la legge ove è specificato che è detraibile solo il soggettivo, leggendo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi commentate dagli esperti del settore ove menzionano solo la deducibilità del soggettivo e nn dell'integrativo, ho sempre ritenuto che questo sia l'unico deducibile.
in questo campo si sa..

io cmq quella risoluzione nn la trovo e davvero mi piacerebbe leggerla..

Contributi previdenziali e assistenziali deducibili - art. 10, comma 1, lett. e), T.u. n. 917/1986

1 - Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge.

Casistica essenziale:

- contributi obbligatori versati al Ssn (legge 28/12/1978, n. 833);
- contributi obbligatori versati da artigiani, commercianti e coldiretti
(legge 23/4/1981, n. 155);
- contributo oggettivo versato da avvocati, procuratori legali e praticanti
procuratori (legge 20/9/1980, n. 576).

- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri
(legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973
e cm 20/8/168 dell'1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986, n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge
5/8/1991, n. 249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge
30/12/1991, n. 414)

nn contesto la tua esperienza anzi, ma tenendo conto della legge che istituisce la contribuzione dei professionisti, di questo orientamento, la mia esperienza mi ha sempre fatto comportare cosi.
Anche l'agenzia entrate è fatta di uomini e come tutti si sbagliano, come cosi è facile emanare una risoluzione per poi farne un'altra di parere contrario..(capita)

voglio dire, la legge dice cosi.. e la fonte primaria è quella..

mi piacerebbe cmq leggerla la risoluzione.

grazie, il confronto è sempre utile

ciao, buon lavoro
 
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