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Consiglio: Apprendista da due anni assente dal lavoro per maternità

catia71

Utente
Ho bisogno di un consiglio su come comportarmi anche alla luce della riforma del lavoro:
ho un'apprendista assunta nel 2008 per aiutarmi in ufficio, a inizio 2010 a seguito di una prima gravidanza si è assentata per maternità obbligatoria e facoltativa, cui è seguita una seconda gravidanza con maternità anticipata perché a rischio più obbligatoria e facoltativa, a luglio le scade il contratto e alla luce della crisi economica, non potremo trasformargli il contratto (anche perché assolutamente non all'altezza) inoltre per le difficoltà familiari in cui versa, non può riprendere nemmeno un part-time con due figli piccoli. Poiché il secondo figlio non ha ancora un anno non la posso licenziare e pur avendo lei espresso la volontà di dimettersi, le ho consigliato di attendere anche perché essendo assente da due anni non credo che le spetti nemmeno la disoccupazione, per cui per il momento le ho fatto fare una domanda di aspettativa senza stipendio. A giugno (all'anno del bambino), pensavo di licenziarla per riduzione di personale in modo da consentirle di accedere almeno alla mobilità (l'impresa ha meno di 10 dipendenti), ma alla luce delle disposizioni che potrebbero entrare in vigore cosa potrebbe rischiare l'azienda? Perché se rischia qualcosa con dispiacere ma lascio scadere il contratto e non lo rinnovo.
Come dire fidarsi è bene ma non fidarsi forse è meglio...
 
Salve catia, la questione è posta in questi termini:
L’inps con il messaggio del 9 Marzo 2010 nr. 68 27 stabilisce:

"Come noto, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro (rispettivamente congedo di maternità e parentale, ai sensi del T.U. di cui al D.lgs. n. 151/2001) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato (1).
Tale tipologia contrattuale, infatti, anche dopo le più recenti innovazioni legislative, ha mantenuto la caratteristica di contratto a causa mista, nel quale l’attività formativa è un elemento essenziale; meglio, come affermato dal Ministero del lavoro, con il decreto legislativo n. 276/2003, l’apprendistato è diventato l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, la formazione stessa – contenuta nell’obbligazione negoziale e finalizzata a far conseguire la qualifica al lavoratore - potrebbe non risultare completa laddove il rapporto di apprendistato avesse una durata effettiva più breve di quanto previsto ab origine.
Si osserva, peraltro, che la neutralizzazione dei periodi di astensione per maternità è contenuta anche nella disciplina relativa ai contratti di inserimento (2), in cui - secondo gli orientamenti ministeriali - la formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante della relativa tipologia contrattuale.
Da quanto sopra illustrato consegue che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi indicati in oggetto, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista, e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva...
Detto in altri termini, il rapporto di apprendistato in essere è pari a 24 mesi ( 2 anni).
La dipendente è stata assente poniamo per 6 mesi ( obbligatoria + facoltativa), ciò significa che il rapporto non terminerà dopo 24 mesi dall'inizio ma proseguirà per altri sei mesi per recuperare il periodo di non lavoro effettuato, dovuto al congedo (24 mesi +6).
Tuttavia, come precisato nella circolare citata, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento in avanti di pari durata a quella dei congedi stessi, ferma restando la durata originariamente prevista originariamente dal contratto di lavoro.Per quanto sopra, la dipendente apprendista terminerà il rapporto di lavoro esattamente a Luglio così come previsto.
Saluti domenico
 
Scusami, ho scritto: il rapporto di apprendistato in essere è pari a 24 mesi ( 2 anni).
Ho dato inizialmente una lettura frettolosa, ho inteso che l' apprendistato ha avuto inizio nel 2010.
Si intende confermato integralmente il resto.
 
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