G
Gio.
Ospite
Il primo comma dell’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 dispone la sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo degli istituti previdenziali, nell’ambito dei cantieri edili. Il provvedimento sarà adottato qualora si riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero.
Nell’ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di più imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonchè quella di operare nell’ottica della lotta all’evasione contributiva e fiscale, non può non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa siano tutte quelle che operano all’interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario. Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione dei lavori non potrà andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovrà colpire la singola impresa irregolare.
Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe, infatti, uno stallo senza eguali che paralizzerebbe l’intero cantiere senza possibilità, per le imprese non colpite dalla sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di Cig da parte di quei lavoratori i quali verrebbero a trovarsi impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro.
Buona giornata.-
Nell’ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di più imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonchè quella di operare nell’ottica della lotta all’evasione contributiva e fiscale, non può non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa siano tutte quelle che operano all’interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario. Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione dei lavori non potrà andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovrà colpire la singola impresa irregolare.
Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe, infatti, uno stallo senza eguali che paralizzerebbe l’intero cantiere senza possibilità, per le imprese non colpite dalla sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di Cig da parte di quei lavoratori i quali verrebbero a trovarsi impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro.
Buona giornata.-