Le scritture contabili possono essere obbligatorie o facoltative. Le prime, quindi, sono quelle la cui tenuta è imposta dalla legge e le seconde sono quelle che ciascun imprenditore è libero di tenere o meno. Le scritture, la cui tenuta è obbligatoria per ogni imprenditore commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori, sono le seguenti: il libro giornale (nel quale devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa) – il libro degli inventari (nel quale deve redigersi all’inizio dell’impresa e, successivamente, ogni anno un inventario contenente l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e passività dell’imprenditore estranee alla medesima) – le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214 c.c.).
L’imprenditore commerciale, inoltre, ha l’obbligo di conservare ordinatamente la corrispondenza relativa a ciascun affare, cioè gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e le copie di tutto ciò che viene spedito, in modo da poter ricostruire per ogni affare il rapporto intercorso con il terzo. Ai libri ed alle scritture contabili (che vanno conservati per dieci anni) la legge attribuisce, come abbiamo visto, l’efficacia di prova documentale in caso di controversia giudiziale. Infine, l’imprenditore, che non tiene i libri e le scritture contabili obbligatorie o le tiene in modo irregolare od incompleto, è responsabile , in caso di fallimento, del reato di bancarotta semplice. Merita ricordare, infine, la legge 8 agosto 1994 nr. 489, che ha eliminato l’obbligo della vidimazione annuale dei libri contabili obbligatori (giornale ed inventario) presso il registro delle imprese oppure presso un notaio. La legge citata ha accordato, inoltre, alle imprese, che applicano i sistemi meccanografici, di stampare i dati contabili una volta all’anno, entro la data di chiusura dell’esercizio, purchè memorizzati entro sessanta giorni su supporti magnetici. Merita rammentare, ancora, che la tenuta delle registrazioni deve essere regolare (cioè senza spazi bianchi, senza interlinee, senza trasporti in margine e senza abrasioni) e le registrazioni stesse devono essere conservate per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e per lo stesso periodo devono essere conservate la fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e spediti e le copie delle fatture spedite; uguale periodo di conservazione viene applicato alle registrazioni su supporti magnetici.