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conservazione documenti

G

Giulia

Ospite
Per favore sapete indicarmi dove posso trovare l'elenco dei tempi di conservazione dei documenti fiscali e contabili.
Friazie infinite
 
La cosa che più mi interessa sapere è, per quanto tempo devo conservare le fatture di acquisto dei cespiti ammortizzabili se il bene viene utilizzato oltre i soliti 10 anni di conservazione dei documenti.
grazie
 
Le scritture contabili possono essere obbligatorie o facoltative. Le prime, quindi, sono quelle la cui tenuta è imposta dalla legge e le seconde sono quelle che ciascun imprenditore è libero di tenere o meno. Le scritture, la cui tenuta è obbligatoria per ogni imprenditore commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori, sono le seguenti: il libro giornale (nel quale devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa) – il libro degli inventari (nel quale deve redigersi all’inizio dell’impresa e, successivamente, ogni anno un inventario contenente l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e passività dell’imprenditore estranee alla medesima) – le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214 c.c.).

L’imprenditore commerciale, inoltre, ha l’obbligo di conservare ordinatamente la corrispondenza relativa a ciascun affare, cioè gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e le copie di tutto ciò che viene spedito, in modo da poter ricostruire per ogni affare il rapporto intercorso con il terzo. Ai libri ed alle scritture contabili (che vanno conservati per dieci anni) la legge attribuisce, come abbiamo visto, l’efficacia di prova documentale in caso di controversia giudiziale. Infine, l’imprenditore, che non tiene i libri e le scritture contabili obbligatorie o le tiene in modo irregolare od incompleto, è responsabile , in caso di fallimento, del reato di bancarotta semplice. Merita ricordare, infine, la legge 8 agosto 1994 nr. 489, che ha eliminato l’obbligo della vidimazione annuale dei libri contabili obbligatori (giornale ed inventario) presso il registro delle imprese oppure presso un notaio. La legge citata ha accordato, inoltre, alle imprese, che applicano i sistemi meccanografici, di stampare i dati contabili una volta all’anno, entro la data di chiusura dell’esercizio, purchè memorizzati entro sessanta giorni su supporti magnetici. Merita rammentare, ancora, che la tenuta delle registrazioni deve essere regolare (cioè senza spazi bianchi, senza interlinee, senza trasporti in margine e senza abrasioni) e le registrazioni stesse devono essere conservate per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e per lo stesso periodo devono essere conservate la fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e spediti e le copie delle fatture spedite; uguale periodo di conservazione viene applicato alle registrazioni su supporti magnetici.
 
Grazie Antonio47, sei stato molto gentile, e perdonami ma ne approfitto ancora.
Sai dirmi se devo conservare le fatture di acquisto dei cespiti ammortizzabili di durata in funzione per più di 10 anni? esempio macchinario acquistato nel 1994 fine ammortamento 2003 ma ancora nel ciclo produttivo.
Grazie ancora.
 
le scritture cont obbligatore anche ai fini civilistici devono essere conservate per il priodo minimo di 10 anni, o più lungo swe sono in corso accertamenti o contenzioso.
il registro cespiti, avendo sola valenza fiscale, deve essere conservato per almeno 4 anni a decorrere dal 31/12 dell'anno i cui è stata presentata la dch. cui si riferiscono le registrazioni.
i dieci anno valgono anche per corrispondenza e fatture ricevute ed emesse.
AI FINI FISCALI, invece, le fatture emesse e ricevute devono essere conservate per 4 anni (vedi sopra) ossia per il termine coincidente con quello dell'accertamento.
Nella sostanza, il maggior termine dei 10 anni ai fini civilistici è quello che deve essere preso in considerazione. Nel tuo caso specifico: acquisto cespite giugno1994, decorrenza termini 31/12/1994, fine obbligo 31/12/2004. Se poi, per motivi interni aziendali o per sola volontà di memoria, si vuole conservare il tutto per termini più lunghi, puoi benissimo farlo ma NON E' UN OBBLIGO.
 
Comunque le ft. di acquisto dei beni strumentali vanno conservate sempre. Non vale il limite di 10 anni.
Ciao
 
scusa, ma sia l'art. 2220 c.c. che l'art. 39 c. 3 del dpr 633/72 non fanno alcuna distinzione tra fatture generiche e fatture per cespiti.
 
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, le relative fatture vanno sempre conservate in quanto si può così dimostrare (non solo attraverso il libro dei cespiti ammortizzabili) nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ovviamente in caso di qualche controllo o verifica) il corretto piano di ammortamento, in quanto la fattura d'acquisto recando la data non fa sussistere dubbi sull'ammortamento; se hai il libro dei cespiti ammortizzabili ma non hai la fattura come dimostri il corretto ammortamento?

[%sig%]
 
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, le relative fatture vanno sempre conservate in quanto si può così dimostrare (non solo attraverso il libro dei cespiti ammortizzabili) nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ovviamente in caso di qualche controllo o verifica) il corretto piano di ammortamento, in quanto la fattura d'acquisto recando la data non fa sussistere dubbi sull'ammortamento; se hai il libro dei cespiti ammortizzabili ma non hai la fattura come dimostri il corretto ammortamento?

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