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Conferimento di beni mobili

domanda per alberto:

eccetto il giro delle ricevutine che comunque si può fare ho trovato pareri che sostengono la deducibilità delle quote di ammortamento di beni acquistati per la sfera personale e poi "conferiti" in attività.

Riguardo alla tua risposta, è da considerarsi una tua opinione personale o hai un riferimento normativo o di prassi da citare. se hai qualche riferimento puoi illuminare il forum inserendo gli estremi di riferimento? grazie
 
su quale cosa vuoi i riferimenti?
sull'art. 65 dpr 917/86? richiama esplicitamente l'imprenditore individuale e nn il professionista..
se la norma indica esplicitamente il soggetto per la quale si applica, nn la puoi applicare per un altro soggetto..

inoltre, nn c'è una norma analoga che dica lo stesso per il professionista..
se ci fosse, e l'hai sottomano postala nel forum, se ne prende atto.. ci mancherebbe..

sul fatto che secondo me in assenza di norme che prevedan tale cosa, si, è mia opinione che il professionista che utilizzi beni provenienti dal proprio patrimonio personale in attività nn ne possa dedurre gli ammortamenti ma i costi di esercizio si.
Sul fatto che di detti beni se ne debba tener conto ai fini degli studi di settore è pacifico, in quanto: contribuiscono a produrre reddito.
Basti pensare anche al fatto che i beni stessi ricevuti in comodato vanno indicati negli studi di settore..

ciao, buon lavoro
 
Prendo atto delle tue osservazioni. il punto ovviamente è quello relativo alla deducibilità degli ammortamenti. io, ma anche C. Oneta nel libro adempimenti fiscali del professionista, pag 132, penso che sia vero che non è prevista la norma come per l'imprenditore ma l'ammortamento per il professionista è una procedura "particolare" ovvero una eccezione al principio di cassa. tanto è vero che posso ammortizzare il 100% del costo che sosterrò per un bene acquistato e non pagato, ovvero un bene acquistato e pagato a rate. la parola "costo" che vedi scritta nell'art. 54 al quale si commisura l'ammortamento non è accompagnata dalla parola "sostenuto". pertanto nel caso di conferimento di beni, come da regola generale, alla parola costo diamo contenuto con l'art 9 ovvero valore normale. (è poi l'equivalente di quello che hai detto anche tu prima, ovvero acquisto il bene al valore normale e lo ammortizzo; ok e se lo acquisto da me stesso??? -io privato vendo a io professionista- otterrei l'effetto che ho appena descritto senza rientrare in comportamenti elusivi).
concludendo la mia opinione è fondata dallo studio del tuir e sostenuta dall'autore Oneta.
non ho trovato giurisprudenza in merito o circolari ma provo a guardarci nel w.e.
se intanto trovi qualcosa fammi sapere, grazie.
 
ciò di cui si discute nn è l'ammortamento di un bene acquistato in vigenza di partita iva, per il quale nn c'entra se ho pagato il bene o no, questo si sa.

ciò di cui si discute è l'ammortamento di un bene acquistato prima...
bisogna documentarne il valore, per l'imprenditore si segue la procedura dell'art. 65 anche perchè ha una valenza civilistica la cosa, per il professionista questa norma nn c'è..

per l'imprenditore la norma ammette esplicitamente che se inserisce il bene sul registro beni ammortizzabili valutando il costo ai sensi art. 65, viene riconosciuto l'ammortamento.
Per il professionista tale cosa nn c'è.

Il discorso nn è agganciato al fatto di aver pagato o meno il bene, ma di avere idonea documentazione, riconoscimento, del valore del bene in contabilità.

Quella di Oneta è una opinione forse anche autorevole, ma sempre opinione è.. deve esser supportata da prassi, norme...
oh, magari si può fare, ma io nn ne ho mai trovate di disposizioni in merito..
è come la ricaricard del cellulare.. dappertutto si può trovare scritto che è deducibile.. io dico di no.. nn c'è alcuna norma che lo dica.. le ricaricard sono ad uso privato e pertanto nn deducibili, la norma parla solo di contratti business..
e per pochi euro, fare ricorso...

ciao
 
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