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Conferimento di beni mobili

G

Gianni

Ospite
Per cortesia gradirei una risposta al seguente quesito???
Gennaio 2005 inizio attività libera professione, come posso conferire nell'attività ( al fine degli ammortamenti-deduzione costi ecc.) beni già disponibili a me intestati come ,/pc e stampante ecc.
Grazie.
Cordiali saluti.
Gianni
 
essendo professionista, di detti beni puoi detrarre solo i costi di utilizzo e nn gli ammortamenti.

La norma prevista dall'art. 65 c.3 bis dpr 917/86 vale solo per l'imprenditore individuale.
 
..anche se l'utilizzo di detti beni inciderà nel calcolo degli studi settore..
 
ciao io sono un ingegnere (ho aperto la p.iva a giugno 2004), e ho lo stesso problema di Gianni x una macchina. Già sapevo che non posso dedurre le quote di ammortamento. Però sto deducendo i costi ad essa relativi e mi pare di capire che è giusto no?
per gli studi di settore cosa devo dichiarare come valore beni ammortizzabili?
preciso che si tratta di una macchina di 11 anni...valore molto basso!
Nicola
 
non sono d'accordo con alberto. il professionista che inizia l'attività

I° non è interessato alle norme riservate ai redditi d'impresa, pertanto trova la disciplina fiscale della sua attività nei soli artt 53 e 54 del nuovo TUIR

II° può "conferire" in qualità di bene strumentale i beni precedentemente posseduti inserendoli nel reg cespiti al "valore normale" v. art 9 TUIR, e su questo calcolare l'ammortamento regolarmente.
Ho letto anche che altri sostengono che non sia il valore normale da inserire ma altro valore v. art 65 c. 3bis ma non sono d'accordo per lo stesso motivi del punto I°.
 
mai detto che il professionista soggiace alle norme sul reddito di impresa.. me ne guardo bene..

per il professionista nn c'è alcuna norma che preveda come per l'imprenditore commerciale (l'art. 65 per l'appunto) di operare ammortamenti su beni provenienti dal patrimonio personale.
quindi nn essendovi una norma che esplicitamente ammetta tale cosa per il professionista, nn può per analogia esser fatto lo stesso trattamento previsto per l'imprenditore individuale, quindi nn si può operare ammortamenti su beni nn acquistati in vigenza, diciamo di partita iva.
 
non sono d'accordo con alberto. il professionista che inizia l'attività

I° non è interessato alle norme riservate ai redditi d'impresa, pertanto trova la disciplina fiscale della sua attività nei soli artt 53 e 54 del nuovo TUIR

II° può "conferire" in qualità di bene strumentale i beni precedentemente posseduti inserendoli nel reg cespiti al "valore normale" v. art 9 TUIR, e su questo calcolare l'ammortamento regolarmente.
Ho letto anche che altri sostengono che non sia il valore normale da inserire ma altro valore v. art 65 c. 3bis ma non sono d'accordo per lo stesso motivi del punto I°.
 
fai cosi:
fatti fare una ricevuta di vendita di detti beni da un amico, da un nipote, da un parente.. pagalo in assegno (che poi ti farai ridare).. e inserisci il tutto in contabilità.. (nn dire in giro che te l'ho detto io..)

su detto valore (nn esagerare, deve esser un valore congruo, detto valore normale di cui all'art. 9.. cioè il valore che effettivamente pagheresti per detti beni nello stato in cui si trovano) operi tutti gli ammortamenti previsti per legge..
 
E' bravo Alberto. Cmq non diciamo a nessuno la fonte di tale informazione. Auguroni a tutti
 
è na ca...volata vero? ehehhehehehe

beh.. nn è l'unica mia

buon lavoro e buone feste a tutti
 
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