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Condono. Definizione lite pendente

  • Creatore Discussione Stefano F.
  • Data di Inizio
M

marcello

Ospite
marlin, anche se non sono un commercialista, mi sembra che la questione sia stata posta in maniera abbastanza chiara, a parte la confusione sugli importi; il problema è l'ammissibilità al condono delle liti su cartelle ex 36bis su cui si può ben tentare di dare una risposta o perlomeno fare un quadro della prassi e della giurisprudenza prevalente.
 
T

turi

Ospite
Sembrerebbe che la gente si diverta a renderci la vita sempre più complicata... come se non bastasse una legislazione fiscale schizofrenica e ballerina, ci si mette di mezzo anche la giurisprudenza di legittimità...
Era incontrovertibile che i ruoli emessi per recupero imposte indicate dai contribuenti non fossero definibili stante la loro natura di atti di riscossione di quanto indicato dal contribuente e non impositivi, così come ribadito dall'Amministrazione Finanziaria e dalla Cassazione in adesione all'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria. Infatti, con la sentenza n. 19161 del 15 dicembre 2003 la Corte ha stabilito che la sanatoria non può trovare applicazione per la definizione delle liti <traenti origine da cartella esattoriale che si limiti a richiedere somme già incontrovertibilmente determinate o semplicemente calcolate in base a dati forniti dal contribuente>.

Speriamo che tale ultima sentenza ( n. 7892 del 15/04/2005), se è quella cui si riporta Marcello, venga smentita con altra che sia in linea con il precedente costante orientamento del giudice di legittimità... La gente farebbe presto a criticare il nostro operato... Anch'io, in qualche caso analogo, non gli ho fatto presentare l'istanza per la definizione delle liti fiscali pendenti, questione ritenuta non definibile...
 
M

marcello

Ospite
turi, se non sbaglio ve n'è una ancor più recente, che ha proprio posto la discriminante che citavo in precedenza, ovvero la presenza o meno di sanzioni, viste come l'elemento impositivo cui fa cenno la legge 289. Se sì, condono valido; se no, viceversa. Ribadisco il mio totale disaccordo (per quel men che nulla che possa valere) con tale orientamento della Corte!
 
S

Stefano F.

Ospite
I dubbi che mi erano sorti erano fondati.
Quanto avete scritto è più che sufficiente.
Se dovessi perdere la causa in commissione regionale chi mi pagherà i danni?
Grazie a tutti.
 
A

alberto.

Ospite
..quali danni..allora non è che hai capito poi molto..

ciao
 
K

kindofblue

Ospite
mi sembra che siamo andati un po' fuori sal seminato e, se possibile, vorrei fare qualche precisazione: 1) in merito al valore della lite, era possibile pagare 150 euro per chiudere le liti di valore inferiore ad euro 2.000 (come già è stato osservato). Ergo, con 150,00 euro non si definiva comunque nulla per una lite che valeva "98 milioni oltre sanzioni e interessi"; 2) in merito alla definibilità della lite per un ruolo, il punto fondamentale è il testo della norma; secondo il comma 3 dell'art. 16, L. 289/2002, per "lite pendente" s'intende quella avente ad oggetto "avvisi di accertamento ... e ogni altro atto di imposizione". Questo è il punto: se nel concetto di "ogni altro atto d'imposizione" rientra la cartella di pagamento per omessi versamenti (rettifica 36-bis), allora la lite era definibile; se non vi rientra, allora la lite non era definibile (come sostiente l'A.F. e parte della giurisprudenza). Comunque, sono d'accordo sul fatto che è difficile dare un consiglio senza avere sottomano le carte ...
 
I

Infostrada

Ospite
Mi spieghi come si fa non considerare
elemento impositivo una cartella?


Si tratta di rispondere a questa
domanda elemntare , cosa accade
al contribuente che non paga ?
Subisce un pignoramento .
ALLORA è un atto impositivo , ovvio.


Un impostazione che porti a conclusioni
difformi è una deformazione della
realtà.


cordial i saluti

[%sig%]
 
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