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Condono art. 9

E

Enrico

Ospite
Un contribuente ha pagato il condono, in unica soluzione, ma il condono non è stato inviato (la dichiarazione è stata scartata).
Se qualcuno avesse riferimenti (giurisprudenza o dottrina) che mantengono cmq valido il condono, ringrazio.
Grazie.
Enrico
 
ho dei problemi sulla rete e non posso darti il riferimento esatto ma, in agosto, è usciata una circalare a.d.e. proprio su questa materia
 
l'art. 9 l. 289/2002 riguarda il condono cosidetto "tombale", definizione automatica per gli anni pregressi..
Non aver inviato la dichiarazione di avvenuta adesione fa si che non si attui il condono stesso.
Le somme pagate non posson esser richieste a rimborso ma saran imputate come acconti sugli importi scaturenti da eventuali accertamenti

La circolare citata (n. 36 del 09/08/2005 in banca dati www.agenziaentrate.it) da Antonio è relativa all'art. 9 bis che riguardava la sanatoria per gli omessi e ritardati versamenti.
 
se la trasmissione telematica è stata affidata ad un'intermediario telematico e per qualsiasi motivo non è stata inviata o è stata "scartata" è un problema tra a.d.e. e intermediario telematico.
il condono è valido.
 
marlin, ma da quando una dichiarazione scartata o non inviata è valida? l'unica ricevuta valida è l'attestazione dell'agenzia entrate, non l'impegno rilasciato al contribuente dall'intermediario.
 
Il testo dice:
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al
presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste
dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullita' ecc.ecc.
Però io dico alla fine il contriburnte ha pagato e non essendo lui che trasmette un ricorso si potrebbe tentare.
 
ciao anna..
diciamo che il contribuente si rivarrà sull'intermediario, ma il condono non è valido in quanto non trasmesso.
La ricevuta di impegno all'invio faceva fede di avvenuta presentazione, penso alle dichiarazioni dei redditi, sino a un due o tre anni fa, non è più cosi ora date le modifiche apportate al dpr 322/98 dal dpr 435/2001 a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2002 periodo imposta 2001.

La ricevuta rilasciata dall'intermediario assumentesi l'impegno all'invio telematico non è prova di presentazione della dichiarazione stessa, facendo unicamente fede allo scopo l'attestazione rilasciata dall'agenzia entrate.

ciao
 
i mancati invii o gli invii difformi al cartaceo saranno uno dei motivi più frequenti di contenzioso tributario dei prossimi anni.
Perchè mai un contribuente "obbligato" dalla legge a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi deve rispondere di errori od omissioni dell'intermediario telematico a cui è "obbligato" dalla amministrazione delle entrate a rivolgersi?
Perchè mai il sistema entratel elabora in poche ore le dichiarazioni inviate e l'amministrazione finanziaria ci mette 5 anni a comunicarti che non risulta presentata la dichiarazione dei redditi ?
Capisco benissimo che per l'a.d.e. è finanziariamente conveniente aspettare che siano scaduti i termini di condono per poi comunicarti che non aveva ricevuto il condono art 9 regolarmente versato ma ritengo che in sede di contenzioso ci siano buone possibilità di ottenere una sentenza favorevole.
Tenete conto che i contenziosi costano e alle commissioni tributarie è stato vietato di compensare le spese di giudizio.
Chi perde paga e i cocci sono suoi!
.
 
e perchè indurre un contribuente a pagare le spese di un contenzioso quando è chiaro almeno normativamente che le ricevute di impegno all'invio non sono prova di avvenuta presentazione?

l'amministrazione ci mette 5 anni appunto perchè non è stata inviata..come fa a trovare una cosa che non ha? dagli tempo no?
 
mi riferivo a soggetti iva e non al pensionato con la seconda casa.
- l'amministrazione il 10 di ottobre di ogni anno è in grado di sapere quali soggetti iva non hanno presentato la dichiarazione unico.
perchè non ti scrive una letterina ..caro contribuente forse ti sei dimenticato di inviare la dichiarazione. se lo farai nei prossimimi 90 gg beneficierai di una sanzione ridotta ecc. ecc.?
 
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