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Condominio

NICOLAN

Utente
Il condominio dello studio paga un fornitore il 28/02/2007, senza che sia applicata la r/a del4%; soluzione versa con ravvedimento e si fa restituire l'importo della ritenuta?
 

Adigi

Utente
Riferimento: Condominio

scusa ma il un professionista?
se nn è un professionista nn deve indicare alcuna ritenuta
 

NICOLAN

Utente
Riferimento: Condominio

No non è un professionista è un fornitore di estintori (revisione annua); cmq direi che va applicata e ravveduta in ogni caso anche se non indicata

"Ai sensi dell’art.1 comma 43 della Legge 27/12/2006 n. 296 e’ stato introdotto l’art. 25 ter del D.pr. 600/73 in virtu’ del quale alle ditte che operano con i condomini bisogna trattenere una ritenuta del 4%, che dovrà essere versata al concessionario della riscossione tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo. È il comma 43 dell'articolo 1, della 296/2006, a introdurre l'obbligo, disponendo l'inserimento dell'articolo 25 ter al Dpr 600/1973: «ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore». Il nuovo articolo dispone che il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Inoltre la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali non abituali). Insomma, la ritenuta va operata anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali. Quando operare la ritenuta L'obbligo scatta dal 1° gennaio 2007 anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Il condomino non deve invece effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Niente versamenti minimi Nel caso in cui il condominio deve operare la ritenuta non esiste alcun minimo di versamento, sono quindi dovuti anche i piccoli importi. "
 

NICOLAN

Utente
Riferimento: Condominio

L'indicare la r/a è solo un "favore" che il percettore la somma fa a chi paga, non è un obbligo
 
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