Il proprietario, in quanto condomino, risponde nei confronti del condominio ed è tenuto in prima persona al pagamento delle spese condominiali.
Tali importi sono dovuti dall'inquilino non al condominio, ma al condomino locatore, il quale ha il diritto di rivalsa sul primo.
Nei confronti dell'inquilino moroso per le spese condominiali e per gli oneri accessori il locatore può agire in giudizio con l'azione di sfratto per morosità, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 5, 9 e 55 della legge 392/78 e del termine di prescrizione biennale. L'amministratore condominiale non ha titolo per intraprendere azioni legali nei confronti dell'inquilino, ma bensì del condomino-locatore.