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COMUNICAZIONE ANNUALE IVA

E

Edoardo

Ospite
ma nel limite di 25000 euro per l'esenzione per le persone fisiche si tiene conto anche delle società di persone ?
Per quelle di capitali anche se non hanno operazioni va compilata la comunicazione ?
 
secondo me va presentata a zero ...non ho letto da nessuna parte sulle istruzioni che chi non ha fatto operazioni non deve presentarla...anch'io ho questo problema...
ciao...
 
s
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Intero documento


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Che cos'è
I titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli esonerati, devono presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente (articolo 8 - bis, D.P.R. 322 del 1998).
La comunicazione annuale dati Iva è stata introdotta in seguito all'abrogazione delle dichiarazioni periodiche Iva, con l'intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti, nel rispetto degli obblighi comunitari (articolo 22 della direttiva n. 77/388/CEE).
Nella comunicazione annuale il contribuente deve riportare:

l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento, al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio;

altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.



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Termine di scadenza
Il modello di comunicazione annuale dati Iva, relativo all'anno 2003, deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 1° marzo 2004 (in quanto il termine del 29 febbraio previsto dalla norma cade di domenica).


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Contribuenti interessati
I contribuenti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva sono, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno 2003 non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni periodiche.
Si ricorda che da quest'anno sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva anche quei contribuenti che hanno effettuato cessioni e/o acquisti di rottami e altri materiali di recupero a decorrere dal 2 ottobre 2003.
Infatti l'articolo 35 del D.L. 269/2003 (in vigore dal 2 ottobre 2003) ha introdotto l'assoggettamento ad Iva delle suddette operazioni in luogo del previgente regime di non applicabilità dell'imposta e contestualmente l'obbligo di assolvimento della stessa imposta da parte del cessionario, soggetto passivo nel territorio dello Stato, secondo il particolare metodo di inversione contabile cosiddetto reverse - charge. La nuova disciplina Iva riservata al commercio di rottami e altri materiali di recupero trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano, nell'esercizio d'impresa, cessioni e/o acquisti di tali beni con il conseguente obbligo, per gli stessi operatori, di osservare gli ordinari adempimenti previsti ai fini Iva e, fra questi, l'obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati Iva (Circolare 2/E del 26 gennaio 2004).

Contribuenti esonerati
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva i contribuenti che, per l'anno 2003, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e precisamente:


CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Contribuenti che per l'anno 2003 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10 D.P.R. 633/72*
Contribuenti che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'articolo 36 - bis D.P.R. 633/72, hanno effettuato soltanto operazioni esenti *
I produttori agricoli esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo D.P.R. 633/72)
Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, (come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 60/1999), esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 6, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'Iva
I soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro di cui all'articolo 90, commi 17 e 18, della L. 289/2002, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro - loco di cui all'articolo 9 - bis del D.L. 417/1991, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata L. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'articolo 74 - quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

* L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se siano state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, del D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di detrazione dell'imposta (ex articolo 19 - bis2 D.P.R. 633/72) ovvero siano stati effettuati acquisti di oro e di argento con il metodo del reverse - charge (ex articolo 17, commi 3 o 5 D.P.R. 633/72).
Oltre ai soggetti sopra detti, che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva i seguenti contribuenti:

gli organi e le amministrazioni dello Stato;

i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;

gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno 2003 un volume d'affari uguale o inferiore ad € 25.822,84 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale **.

** Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno 2003 il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione annuale dati Iva (Circolare n. 113 del 2000).


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diciamo che è chiaro che debbano presentarla a zero le società di capitali ma le società di persone fiscalmente come sono considerate visto che nella modulistica iva per tali società si usa quella per le " soggetti diversi dalle persone fisiche " ?
Per quanto mi riguarda la presenterà per tutte le società di persone, anche con dati a zero o al di sotto del 25.000.
 
concordo al 100% con Edoardo.
Si per tutte le società di persone anche <25000 e anche a zero...
bye.
 
possono essere registrate fatture di acquisto dopo l'invio della comunicazione e includendole nella dichiarazione Iva annuale?
 
Che succede per chi omette la presentazione della comunicazione annuale IVA? C'è sanzione, sì, ma entro quando verrà comunicata al contribuente e in che forma? Visto che chi l'ha omessa nel 2003 per l'annualità 2002 non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione?
 
L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
 
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