Riferimento: compensi occasionali
Scusami ma non esiste un comma 2 all'art. 83 DPR 917/86, o almeno io non risesco a trovarlo!
Art. 83. Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione (1).
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e poi così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Vedi, anche, l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 38 del 2005. Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.