Crediti fiscali e contributivi di importo non inferiore a 10.000 euro - Autorizzazione alla compensazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Novità della L. 296/2006
In virtù della nuova disposizione introdotta dall'art. 1 co. 30 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), i titolari di partita IVA che intendano effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97, per un importo superiore a 10.000,00 euro, debbono darne comunicazione, per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, indicando:
- l'importo della compensazione;
- la tipologia dei crediti oggetto di compensazione.
La comunicazione da parte del contribuente deve avvenire almeno 5 giorni prima della data in cui si intende effettuare la compensazione.
Se l'Amministrazione finanziaria non comunica la propria eventuale opposizione alla compensazione entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, opera il silenzio assenso, con la conseguenza che il contribuente potrà procedere liberamente alla compensazione.
La norma in esame non è ancora operativa, poiché un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ne detterà le modalità operative e le procedure. In particolare, si auspica che tale provvedimento contenga alcuni chiarimenti sull'operatività del limite di 10.000,00 euro, che sembra dover essere considerato nella sua interezza, al fine di evitare che, frazionando i pagamenti in più modelli F24 di importo inferiore, esso possa essere facilmente aggirato.
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