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Compatibilità liquidatore e neo ditta individuale.

M

Massimo

Ospite
Un soggetto che a settembre è stato incaricato di procedere con la liquidazione della propria SRL (ne era l'amministratore e socio) esercente l'attività di centro elaborazione dati, può (anche durante il periodo della liquidazione) aprire una propria partita iva (ditta individuale) per la medesima attività? In caso affermativo, può usufruire dell'art. 13 L. 388/2000 (nuove attività professionali)?
 
Il fatto di essere stati soci di una societa' che ha svolto in precedenza una attivita' che verra' ripresa individualmente da uno di questi, non e' di per se' preclusivo al fatto di avvalersi della 388. Il punto e' che in concreto molto probabilmente il socio in questione, che tra l'altro e' stato amm.re, ha operato attivamente, e pertanto l'attivita' che intende inaugurare non e' da intendersi nuova, con la ovvia conseguenza che la 388 e' meglio lasciarla perdere....a meno di essere certi di poter dimostrare il contrario.
Non mi risultano ostacoli al fatto che uno svolga l'attivita' di liquidatore di una srl, e contemporaneamente inizi un nuovo lavoro.
 
Ok per l'art. 13 (come immaginavo... in effetti si tratta di una prosecuzione...), però mi chiedo ancora: per la dismissione dei beni sociali (vendita) quale sarebbe la mossa migliore per evitare problemi con l'altro socio? L'intenzione è di vendere i beni della società (mobili, pc, fax, ecc) al valore contabile (o qualcosa in più) alla neo-ditta del liquidatore... si può fare?!?
 
Quali problemi? Nella liquidazione si addiviene ad un piano di riparto su cio' che e' stato realizzato con la procedura di liquidazione e che deve vinire approvato dai soci cessati. Se sono soddisfatti la cosa finisce li, e ognuno se ne va x la sua strada, altrimenti uno puo' piantare la grana. In tal senso i beni dell'azienda liquidata possono essere ceduti a chiunque, ovviamente ad un prezzo che si possa ritenere accettabile per i proprietari cessati, leggasi i soci.
 
Se non sbaglio (dopo la riforma del diritto societario) non è più necessaria l'approvazione del piano di riparto; una volta completata la liquidazione, il liquidatore redige il piano di riparto e lo pubblica in CCIAA. Dopodichè, trascorsi infruttuosamente 3 mesi senza opposizioni, la liquidazione si può considerare conclusa e si procede alla distribuzione delle liquidità come da piano di riparto. O sbaglio?
 
No, ma lo dici tu stesso....senza opposizioni....il punto e' che in quei tre mesi il socio insoddisfatto puo' far valere le sue ragioni. Cmq. in linea di principio e' meglio realizzare ad un valore che sia soddisfacente per tutti. In tal modo, se l'assemblea e' in veste totalitaria, cioe' con la presenza di tutti i soci, si puo' procedere immediatamente alla cessazione senza attendere i 3 mesi. Insomma e' bene che ti metti d'accordo con il tuo quasi ex socio per una cesione ad un valore accetabile x tutti.
 
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