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Comodato d'uso per figli... non capisco io o è assurdo?

lap

Utente
Nella legge di stabilità (dopo approvaz.emendamento) è prevista la possibilità di concedere in comodato d'uso gratuito ai figli una casa come abitazione principale. Leggo *ovunque* però che:

- la casa concessa deve essere l'unica posseduta dai genitori... quindi loro che fanno... sloggiano? vanno in affitto?

- se non è una seconda casa dei genitori... che senso ha concederla in comodato d'uso per ottenere beneficio IMU/TARI dal momento che, essendo già prima casa, gode di questi benefici senza "passaggi"?

Spero di avere delucidazioni da qualcuno che contraddicano il (non)senso delle cose!

CIAO!
 

pluto

Utente
Nella legge di stabilità (dopo approvaz.emendamento) è prevista la possibilità di concedere in comodato d'uso gratuito ai figli una casa come abitazione principale. Leggo *ovunque* però che:

- la casa concessa deve essere l'unica posseduta dai genitori... quindi loro che fanno... sloggiano? vanno in affitto?

- se non è una seconda casa dei genitori... che senso ha concederla in comodato d'uso per ottenere beneficio IMU/TARI dal momento che, essendo già prima casa, gode di questi benefici senza "passaggi"?

Spero di avere delucidazioni da qualcuno che contraddicano il (non)senso delle cose!

CIAO!
c'è poco da contraddire....le cose stanno così...

alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. La disposizione si applica anche ai casi in cui l’immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera»
 

lap

Utente
...quindi non solo non comporta nessun vantaggio nè per comodatario nè per comodante ma non ha nemmeno alcuna utilità... non riesco ad immaginare infatti una situazione in cui abbia un senso applicare la norma! L'emendamento credevo servisse per concedere una seconda casa posseduta dai genitori al figlio e che quest'ultimo, adibendola ad abitazione principale, potesse usufruire dello sgravio fiscale come "prima casa".

Invece così... mi viene solo da dire... mbò!
 

pluto

Utente
purtroppo i nostri politici, tutti, son fuori dal mondo reale e quindi non se ne rendono conto che questa per noi comuni cittadini è una presa in giro.....lo sanno lo sanno che ci stanno prendendo in giro...
 
...quindi non solo non comporta nessun vantaggio nè per comodatario nè per comodante ma non ha nemmeno alcuna utilità... non riesco ad immaginare infatti una situazione in cui abbia un senso applicare la norma! L'emendamento credevo servisse per concedere una seconda casa posseduta dai genitori al figlio e che quest'ultimo, adibendola ad abitazione principale, potesse usufruire dello sgravio fiscale come "prima casa".

Invece così... mi viene solo da dire... mbò!
Copio/incollo dalla rassegna stampa del 18/12/2015:

Uno degli ultimi emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 approvati dalla commissione Bilancio della Camera stabilisce nuovamente la tassazione IMU-TASI per le case date in comodato d'uso ai figli, anche se al 50%. L'emendamento estende, però, questo "sconto" anche a chi oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un’altra casa adibita a propria abitazione principale non di lusso (mentre prima poteva possedere solo quello concesso in comodato).


Comunque aspettiamo la legge definitiva.
Buon week end - Gianni
 

ReArtu

Utente
Se non cambia e' cosi'

Il regime IMU degli immobili concessi in comodato dai genitori ai figli cambia ancora. La Commissione Bilancio della Camera ha optato per uno sconto del 50% sull’IMU e sulla Tasi, invece che per l’esenzione totale, difficilmente applicabile. Il beneficio, infatti, sarebbe stato concesso solo se il comodante, chi concede l'immobile, avesse posseduto come abitazione principale solo la casa concessa in comodato.

Ora, invece, lo sconto viene esteso anche a chi, oltre all'immobile concesso in comodato, ha nello stesso Comune un'altra casa adibita a propria abitazione principale. Il provvedimento risulta migliorato, dato che il contemporaneo possesso di un'altra dimora non preclude la riduzione della base imponibile nella misura sempre però del 50%. Per ottenere tale sconto sull’IMU e sulla Tasi, è necessario che comodante e comodatario risiedano nello stesso Comune. Viceversa, qualora ad esempio genitore e figlio dovessero abitare in due Comuni diversi, perché magari il figlio studia in un'altra città, non sarebbe possibile beneficiare di alcuno sconto.
 

pluto

Utente
questo l'articolo approvato alla Camera..
La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

quindi salvo ulteriori modifiche...e anche in quei comuni dove fino a oggi c'è la delibera a favore delle abitazioni date in comodato ai parenti primo grado.... dal 2016 non sarà più assimilata all'abitazione principale ma varrà la riduzione base imponibile solo del 50% e solo per chi ha un solo immobile in tutta Italia, o due immobili in tutta Italia ma solo se nello stesso comune di cui uno deve essere abitazione del comodante...
niente riduzione per tutti gli altri...niente per chi abita in locazione in altro comune e ha dato in comodato l'unico immobile posseduto...niente per chi ha due immobili dati in comodato...

l'unica soluzione è quella di cedere il diritto di abitazione....
 
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