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come si possono togliere crediti inesigibili dal bilancio?

T

tamara

Ospite
la presenza di crediti inesigibili rimandati per più anni nei vari bilanci come puo' essere eliminata?considerate che non elementi certi e precisi (fallimento etc...)
sono dei privati che sono spariti da anni...e anche volendo farli fallire sarebbe impossibile.
 
la presenza di crediti inesigibili rimandati per più anni nei vari bilanci come puo' essere eliminata?considerate che non ci sono elementi certi e precisi (fallimento etc...)
sono dei privati che sono spariti da anni...e anche volendo farli fallire sarebbe impossibile.
 
la presenza di crediti inesigibili rimandati per più anni nei vari bilanci come puo' essere eliminata?considerate che non ci sono elementi certi e precisi (fallimento etc...)
sono dei privati che sono spariti da anni...e anche volendo farli fallire sarebbe impossibile.
 
la presenza di crediti inesigibili rimandati per più anni nei vari bilanci come puo' essere eliminata?considerate che non ci sono elementi certi e precisi (fallimento etc...)
sono dei privati che sono spariti da anni...e anche volendo farli fallire sarebbe impossibile.
 
Eliminazione attivita' -perdite su crediti -art.101 c.5 tuir

l'eliminazione di attività già iscritte a bilancio in precedenti esercizi è deducibile nell'esercizio in cui si verifica A CONDIZIONE CHE RISULTI DA :

-elementi certi
-elementi precisi

la giurisprudenza considera "mezzi" che conferiscono la "certezza" alla perdita su crediti gli :

- atti effettuati per il recupero del credito con esito negativo
-atti che comprovano la rinuncia del credito-
-il trascorso termine previsto per la prescrizione del diritto al credito
-cessione del credito pro-sopluto (es.factoring)
-ovvcero altro atto PURCHE' LE PROVE SIANO DOCUMENTATE (fuga del debitore, volontà di non pagare per iscritto ..etc.)

la deducibilità è sempre ammessa per i crediti di modesto importo, il concetto dimodesto importo è da ricercarsi nell'azienda stessa, in relazione all'attività esercitata e al volume d'affari realizzato ( rm 9/194 del 06.08.1976)
Naturalmente la deduczione è limitata all'importo che non trova capienza nel relativo fondo svalutazione.


Procedura concorsuale

La perdita sul credito divnta deducibile dall'esercizio in cui la procedura concorsuale ha avuto inizio ( sentenza dichiarativa di fallimento, con ordato preventicvo, liquidazione coatta amministrativa)

IVA

ai fini IVA è possibile operare una nota di variazione ai solo effetti IVA ( SENA IMPONIBILE) NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO fallito dopo la chiusura della procedura esecutiva.
 
Quindi nel caso non ci siano elementi di certezza e precisione si possono rilevare delle sopravveinze passive?
 
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