Eliminazione attivita' -perdite su crediti -art.101 c.5 tuir
l'eliminazione di attività già iscritte a bilancio in precedenti esercizi è deducibile nell'esercizio in cui si verifica A CONDIZIONE CHE RISULTI DA :
-elementi certi
-elementi precisi
la giurisprudenza considera "mezzi" che conferiscono la "certezza" alla perdita su crediti gli :
- atti effettuati per il recupero del credito con esito negativo
-atti che comprovano la rinuncia del credito-
-il trascorso termine previsto per la prescrizione del diritto al credito
-cessione del credito pro-sopluto (es.factoring)
-ovvcero altro atto PURCHE' LE PROVE SIANO DOCUMENTATE (fuga del debitore, volontà di non pagare per iscritto ..etc.)
la deducibilità è sempre ammessa per i crediti di modesto importo, il concetto dimodesto importo è da ricercarsi nell'azienda stessa, in relazione all'attività esercitata e al volume d'affari realizzato ( rm 9/194 del 06.08.1976)
Naturalmente la deduczione è limitata all'importo che non trova capienza nel relativo fondo svalutazione.
Procedura concorsuale
La perdita sul credito divnta deducibile dall'esercizio in cui la procedura concorsuale ha avuto inizio ( sentenza dichiarativa di fallimento, con ordato preventicvo, liquidazione coatta amministrativa)
IVA
ai fini IVA è possibile operare una nota di variazione ai solo effetti IVA ( SENA IMPONIBILE) NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO fallito dopo la chiusura della procedura esecutiva.