Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

come scaricare il costo del telefonino

M

michele

Ospite
<HTML>in che modo e in che percentuale vengono caricati da una società il costo delle telefonate da un telefonino?

E necessario avere un contratto ?
Se è possibile scaricare una ricaricabile in che modo fanno fede le ricariche telefoniche ?</HTML>
 
G

gino

Ospite
<HTML>In linea generale, per una società che abbia sottoscritto un contratto aziendale per l'acquisto di un telefonino, quindi intestato alla società medesima, con conseguente emissione di fattura da cui si evince la tassa di concessione governativa di € 12,91 (L.25.000), il costo è deducibile al 50% e l'IVA anche al 50%. Lo stesso vale anche per le telefonate.
Per quanto riguarda le ricariche, è necessara una "licenza d'esercizio" oppure un abbonamento stipulato col gestore che sostituisce la licenza: in entrambe i casi scatta la tassa di concessione governativa, elemento essenziale per la deduzione al 50% dei costi e dell'IVA.
RIFERIMENTI : ART.19 bis 1 lett. g, DPR 633/1972;
dpr. 29/3/73 n.156 art. 318</HTML>
 
M

michele

Ospite
<HTML>cosa significa scatta la tassa di concessione ? devo versare un contributo di 12.91 come tassa di concessione ? a chi e in che modo ?
cosè un licenza d'esercizio e in che modo o con chi si stipula?
il costo di ricarica di deduce?</HTML>
 
A

Antonio Sturaro

Ospite
<HTML>DEDUCIBILITÀ DEI COSTI INERENTI IL SERVIZIO SIM E RADIOMOBILE GSM

Norme fondamentali in materia
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 Numero 917 art. 67
Comma 10 bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633
Articolo 19 Bis 1, in vigore dal 4 ottobre 1997, con effetto dal 1 gennaio 1998
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche` alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, e` ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
Regola generale
La regola generale dice in sintesi che tutti i costi relativi ai telefoni ed alle utenze che utilizzano la rete telefonica ETACS o GSM ed assoggettati alla Tassa di Concessione Governativa, sono deducibili per il 50% ai fini delle imposte dirette e indirette.
La legge introduce con l’articolo 67 DPR 917/86 una presunzione assoluta “iuris et de iure” di uso promiscuo non derogabile.
A leggere tale norma si potrebbe supporre quindi anche una parziale deducibilità dei costi delle utenze “family”, ma i principi generali di deducibilità dei costi delle imprese, ovvero l’inerenza all’attività dell’impresa, escludono la deducibilità di un costo relativo ad una utenza privata.
Caso specifico
Il caso specifico della M.M.P. srl, che utilizza utenze e apparecchiature oggettivamente dedicate all’impresa, anche se attraverso la rete GSM, non è regolata in modo specifico dalla norma di legge, pertanto la presunzione inderogabile dell’art. 67 DPR 917/86 deve ritenersi applicabile anche in questo caso.
Considerazioni
Essendo il caso nuovo e non specificatamente regolato, è possibile fare una apposita interrogazione agli organi competenti al fine di ottenere una esplicita risposta.
L’art. 67 del DPR 917/86 fa riferimento alle utenze assoggettate alla Tassa di Concessione Governativa. Mi pare che le carte ricaricabili non siano assoggettate a tale tassa, e pertanto se esenti i costi relativi dovrebbero essere deducibili al 100%. Dico devo perché c’è un po’ di discussione in materia, ma facendo caso alle ultime pubblicità Omnitel che parlano di rete aziendale mobile ricaricabile, mi viene spontaneo supporre che forse la soluzione potrebbe essere questa.

Deducibilità dei costi inerenti il servizio SIM e Radiomobile GSM

Prime considerazioni
Abbiamo visto che la normativa in materia di radiomobili è molto precisa ma anche direi molto obsoleta, le nuove tecnologie di trasmissione telefonica superano le previsioni legislative.
Dobbiamo intanto distinguere tra i telefoni aziendali fissi che utilizzano la Sim ed i radiomobili. L’art. 67 del DPR 917/86 per le imposte dirette e l’art. 19-bis del DPR 633/72 per le imposte indirette, parlano chiaramente di costi riferiti ad apparecchiature radiomobili, pertanto si evince dalla norma che le apparecchiature fisse non rientrano nella tipologia regolata dagli articolo citati. Per quanto riguarda i radiomobili aziendali è chiaro che se la loro Sim è soggetta a concessione governativa, anche se possono chiamare solo numeri aziendali la deducibilità dei costi è parziale, ma se i costi non fossero soggetti a concessione governativa la deducibilità sarebbe totale e riguarderebbe anche il costo (leggi ammortamento) del telefonino.
Soluzione della questione
Adottando carte ricaricabili, che ormai sono talmente evolute da ricaricarsi da sole, la deducibilità dei costi relativi alla telefonia radiomobile è del 100%, e potrei utilizzare dette carte anche per le Sim fisse al fine di cancellare ogni ombra di dubbio.
Avvertenze
Le conclusioni qui raggiunte derivano da due fatti, il primo è che le norme vanno interpretate in modo letterale come sancisce l’art. 12 delle preleggi, il secondo è che non ci sono in materia chiarimenti o disposizioni anche con valore inferiore alla legge.
E’ però sicuro che in caso di controlli effettuati da organi tributari dello stato, questi costi dedotti interamente, verrebbero senza dubbio recuperati per il 50%. In sede poi di ricorso tributario, vedo agevole spiegare i motivi che hanno condotto ad una deduzione intera e dimostrare che la legge nulla prevede in materia e quindi vincere il ricorso.
Il rischio comunque rimane, e questo rischio è l’imprenditore che deve assumerlo, consapevole del fatto che non sta agendo contro la legge.</HTML>
 
L

luca

Ospite
errore di contabilizzazione

<HTML>Nel 2001 sono state contabilizzate imposte per 100, mentre l'effettivo importo delle stesse è di 95. Come è possibile sanare l'errore commesso?</HTML>
 
D

dado

Ospite
RE: errore di contabilizzazione

<HTML>In sede di registrazione del pagamwento delle imposte iscritte in bilancio puoi rilevare una sopravvenienza attiva di 5.
la scrittura è la seguente:
Debiti tributari a diversi 100
a Cassa o Banca 95
a sopravv.attiva 5

L'importo della sopravvenienza non è tassabile, provenendo da costi riferiti ad anni precedenti e fiscalmente indeducibili.
Ciao</HTML>
 
Alto