Sì, questo è vero, ma probabilmente solo per alcune fattispecie di cespiti.
Infatti il nuovo articolo 13 comma 2 lett. c dice così:
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;
e seguendo un'interpretazione letterale del testo, si direbbe che il prezzo di cui si deve tenere conto è quello di acquisto. Solo se questo manca, si potrebbe far riferimento al prezzo attualizzato.
La questione è controversa, e in mancanza di chiarificazioni dell'AdE, sarebbe prudente attenersi ad una interpretazione restrittiva. Opinione mia personale, ovviamente