Non sempre è invece obbligatoria la presenza del revisore contabile di cui all'art 2409 bis del c.c in quanto lo statuto può prevedere che la funzione sia esercitata dallo stesso collegio sindacale.
Il secondo comma dell'articolo 2409 bis del c.c. prevede che l'incarico sia conferito ad una società di revisione quando le società fanno ricorso al mercato di capitale di rischio.
ciao